Imposte dirette
06 Dicembre 2024
Gli omaggi resi dal datore di lavoro costituiscono retribuzione in natura che concorre ai fini della determinazione del reddito di lavoro imponibile.
Con l’approssimarsi delle festività di Natale, si ripresenta la consuetudine di tanti datori di lavoro di omaggiare i propri dipendenti con cesti o doni di modesto valore. Una prassi che, in ragione del rapporto “oneroso” (di lavoro) che intercorre tra le Parti, richiede qualche preliminare valutazione sul trattamento impositivo del loro valore, visto che, seppur l’omaggio sia sostanzialmente concesso con la finalità di consolidare e fortificare il rapporto lavorativo, sotto il profilo impositivo rileva come un “arricchimento” del lavoratore.
Come previsto dall’art. 51, c. 1 del Tuir, il reddito imponibile del lavoratore è determinato, secondo il principio di onnicomprensività, da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Alla stregua della suddetta definizione, anche la strenna o il pacco natalizio regalato dal datore di lavoro al lavoratore dipendente in occasione della cena aziendale rileverà come benefit, pertanto impositivamente qualificandosi come un reddito “in natura”.
La valorizzazione dell’omaggio (non solo quello natalizio) è effettuata, in base a quanto previsto dall’art. 9 c. 3 del Tuir, al suo “valore normale” ovvero considerando il “prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati” oppure in base “ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso”.
Nel caso di un cesto natalizio che normalmente è composto da più pezzi, si prenderà in considerazione il valore complessivo della confezione e non quello dei singoli beni che lo compongono, pur tuttavia tenendo presente che, sempre ai sensi del succitato art. 9 del Tuir, “il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista” (il decreto Irpef-Ires dovrebbe prevedere modifiche su tale argomento).
L’art. 51 c. 3, ultimo periodo del Tuir prevede che “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro” e che il superamento della suddetta soglia (di esenzione) comporta l’assoggettamento a tassazione dell’intero ammontare dei benefits eventualmente erogati nel periodo d’imposta e non soltanto della quota parte eccedente (quindi non costituisce una franchigia).
Pertanto, anche l’omaggio natalizio, benché concorra ad aumentare il reddito imponibile del lavoratore, sarà tuttavia esente da imposizione (contributiva e fiscale) se il suo valore, unitamente a quello di tutti i beni ceduti e dei servizi prestati nel periodo d’imposta, risulta complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro.
Ricordiamo che, per l’anno 2024, la suddetta soglia di esenzione è stata innalzata, ai sensi dell’art. 1, c. 16 L. 213/2023 (legge di Bilancio 2024) e in continuità con un regime di deroga già previsto per l’anno 2023, a 1.000 euro per la generalità dei dipendenti e 2.000 euro per quelli con figli a carico.
In contropartita, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto degli omaggi (non solo quelli natalizi), rilevandosi nel processo impositivo del dipendente come un “reddito in natura”, sarà deducibile dal reddito aziendale quale spesa per prestazioni di lavoro (art. 95 del Tuir).
Pertanto, per i lavoratori che nel medesimo periodo d’imposta sono già percettori di fringe benefits (come, ad esempio, l’auto aziendale) sarà utile effettuare una preliminare valutazione degli importi già erogati e del valore imponibile del “dono natalizio” onde evitare che un gesto “benevolo” del datore di lavoro possa avere una contropartita impositivamente “negativa” per il lavoratore, trasformandolo in un onere piuttosto che in un regalo.