Imposte dirette
07 Ottobre 2024
Se il professionista scrive articoli per giornali o riviste e percepisce compensi a titolo di cessione dei diritti d’autore, il trattamento fiscale e previdenziale di tali compensi è condizionato dalla natura della prestazione.
In linea generale i proventi derivanti dallo sfruttamento economico delle opere dell’ingegno da parte dell’autore costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo (art. 53, c. 2, lett. b) del Tuir). Tuttavia, se lo sfruttamento avviene nell’ambito dell’attività professionale abituale dell’autore, tali compensi sono attratti nell’alveo dei redditi di lavoro autonomo ordinari (art. 53, c. 1 del Tuir), e non nei redditi assimilati.
Al riguardo è stato precisato che tali proventi sono connaturati all’attività professionale solo nel caso dei giornalisti e degli artisti, che tipicamente realizzano opere tutelate dal diritto d’autore. Fattispecie, questa, che non ricorre per chi (commercialisti, consulenti del lavoro o avvocati, esemplificando) cedendo un diritto d’autore non lo attraggono nell’attività professionale, poiché ciò non è espressamente previsto dall’ordinamento.
Ciò premesso, i professionisti in regime ordinario o semplificato devono dichiarare i compensi per diritti d’autore nel quadro RL del modello Redditi, e non nel quadro RE insieme a tutti gli altri compensi professionali, applicando una deduzione forfetaria del 25% (elevata al 40% per gli autori con meno di 35 anni).
Per i professionisti in regime forfetario, invece, i compensi per diritti d’autore sono computati ai fini della verifica del limite di ricavi/compensi per la permanenza nel regime (85.000 euro dal 2023) e assoggettati a tassazione sostitutiva nel quadro LM applicando le medesime percentuali di abbattimento previste per i diritti d’autore (25% o 40%). Pertanto, a differenza dei professionisti in regime ordinario, il forfetario utilizzerà un solo quadro, ossia il quadro LM.
Ai fini Iva, l’art. 3, c. 4, lett. a) D.P.R. 633/1972 prevede che non sono considerate prestazioni di servizi, con conseguente esclusione da Iva, le cessioni di diritti d’autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari. Fanno eccezione alla regola se relative a opere di architettura, cinematografiche o utilizzate a fini pubblicitari, comunque soggette all’imposta. Conseguentemente, i compensi per la cessione dei diritti d’autore su propri articoli attinenti all’attività esercitata non sono assoggettati a Iva e, dunque, non rilevano ai fini del volume d’affari.
In tema di contributi previdenziali, dovuti alla cassa professionale di appartenenza, occorre fare riferimento agli specifici regolamenti. Ad esempio, nel caso dei commercialisti, gli iscritti devono applicare una maggiorazione in misura del 4% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari Iva. Non concorrendo, come visto, i diritti d’autore alla formazione del volume d’affari, essendo i compensi per cessione di diritti d’autore esclusi da Iva, non sono soggetti a contribuzione integrativa, né è dovuto il contributo soggettivo.
Alla stessa maniera, i compensi percepiti per diritti d’autore da soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps non sono generalmente soggetti a contribuzione previdenziale: come chiarito dal messaggio Inps n. 19435/2013, l’obbligo contributivo alla Gestione Separata per i compensi derivanti dallo sfruttamento economico del diritto d’autore sussiste solo se tali compensi sono percepiti nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
– se non sono ceduti i diritti d’autore, i proventi del professionista “ordinario” sono attratti nel reddito professionale – quadro RE, con tassazione Irpef progressiva, applicazione della contribuzione integrativa (essendo imponibili Iva), soggettiva e della ritenuta d’acconto; se forfetario, nel quadro LM, senza applicazione della ritenuta né contribuzione integrativa (non essendo imponibili ai fini Iva) e con tassazione con imposta sostitutiva. Non sono applicabili gli abbattimenti del 25% e del 40%;
– in caso di cessione dei diritti d’autore, gli importi rileveranno, in entrambi i casi, nella misura del 75% o del 60%, con tassazione ordinaria per i soggetti non forfetari e sostitutiva per i forfetari. Nel regime ordinario o semplificato tali importi concorreranno alla formazione del reddito rilevante ai fini della determinazione del contributo soggettivo (dal quadro RL); lo stesso vale per i forfetari, oltre alla rilevanza ai fini del superamento del limite dei compensi (attualmente 85.000 euro). In ogni caso, non sarà dovuto il contributo integrativo, poiché le ricevute sono fuori campo Iva per ordinari e semplificati, mentre per i forfetari è previsto l’esonero Iva.