Imposte dirette
27 Dicembre 2019
Breve ripasso in vista dei regali di Natale con le casistiche più frequenti.
Con l’approssimarsi del Natale è consuetudine omaggiare clienti, fornitori e dipendenti. Diverso è il trattamento fiscale dell’omaggio a seconda se il bene sia o meno oggetto dell’attività esercitata dall’imprenditore. Infatti, se gli omaggi non rientrano nell’attività propria dell’impresa, i costi sostenuti per l’acquisto sono integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore a 50 euro e se vengono qualificati come spese di rappresentanza (C.M. n. 188/E/1998). L’art. 108, c. 2, del TUIR infatti dispone che le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto MEF, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa.
Con riguardo al valore di 50 euro fissato per la deducibilità integrale, si precisa che se l’omaggio è composto da più beni, l’importo di 50 euro va riferito al valore complessivo dell’omaggio e non ai singoli beni che lo compongono. Ai fini Iva, l’art. 19-bis1, c. 1, lett. h), DPR n. 633/1972, prevede la detraibilità integrale dell’Iva per gli omaggi, rientranti nelle spese di rappresentanza.
I beni omaggiati che rientrano nell’attività propria dell’impresa non costituiscono spese di rappresentanza se l’impresa sceglie di non detrarre l’Iva sull’acquisto o la produzione e quindi anche la cessione gratuita è esclusa. Se invece detraggono l’Iva sull’acquisto o la produzione, la cessione è rilevante ai fini Iva indipendentemente dal valore del bene.
Nel caso di omaggi ai dipendenti dell’impresa, è opportuno iscrivere il costo di acquisto di tali beni tra i costi di lavoro dipendente (non nelle spese di rappresentanza).Nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa, l’Iva è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva. La cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa segue il medesimo trattamento sopra indicato per gli omaggi effettuati nei confronti di terzi.
Per gli omaggi di beni e servizi effettuati da professionisti, ai fini delle imposte dirette, le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario. Ai fini Iva, l’art. 2, c. 2, n. 4), DPR n. 633/1972 esclude dalle cessioni imponibili i beni “la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro 50,00”. Tale disposizione non trova applicazione per quanto riguarda i lavoratori autonomi, per i quali costituiranno cessioni imponibili le cessioni gratuite di beni di costo unitario inferiore a 50 euro con i conseguenti obblighi di fatturazione, registrazione, ecc. degli omaggi.
In alternativa, si potrà non detrarre l’Iva sull’acquisto dei beni da omaggiare, rendendo irrilevante ai fini Iva la successiva cessione. Le spese per omaggi sostenuti da contribuenti che usufruiscono del regime forfettario, naturalmente, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito, in quanto i contribuenti quantificano il reddito tramite l’applicazione del coefficiente di redditività previsto dalla specifica attività svolta all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti.