Diritto del lavoro e legislazione sociale
08 Aprile 2024
Il TFM può essere un’indennità aggiuntiva da corrispondere agli amministratori a fine mandato. Società e amministratore possono ottenere vantaggi ma occorre rispettare precise condizioni e norme fiscali e previdenziali.
L’art. 2389 c.c. prevede che i compensi spettanti ai membri del Cda sono stabiliti all’atto della nomina dall’assemblea, mentre l’art. 2364 c.c. stabilisce che l’assemblea ordinaria dei soci determina il compenso se non stabilito dallo statuto. La normativa del Codice Civile nulla precisa in tema di TFM, legittimo comunque in quanto compenso. È pertanto possibile prevedere un’indennità da riconoscere all’Amministratore al termine del mandato, tecnicamente Trattamento di Fine Mandato (TFM), indennità che consegue una tassazione più favorevole in capo all’Amministratore e per la società deducibilità dal reddito dell’importo accantonato. Vediamo quali attenzioni occorre seguire per ottenere i benefici fiscali.
Gli Amministratori sono titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e la corresponsione dell’indennità di fine rapporto, “di fine carica”, ai sensi dell’art. 50, c. 2, lett. c-bis) Tuir, è un reddito assimilato al lavoro dipendente. Il TFM non è un obbligo, è una libera contrattazione tra Società e Amministratore. È previsto dal Tuir art. 17 “Tassazione separata” c. 1, lett. c), indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se il diritto risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.
L’importo del TFM non è previsto, e la giurisprudenza al riguardo non è univoca; si consiglia, per giustificare la deducibilità in caso di verifica dell’’Amministrazione Finanziaria, che l’importo sia valutato rispettando alcune condizioni, ad esempio:
La tassazione del TFM è separata quando il TFM è deliberato in data antecedente o contestuale alla carica; diversamente la tassazione è ordinaria. Al momento dell’erogazione, quindi criterio di cassa, la società applica la ritenuta Irpef del 20% (circ. Ag. Entrate 6.07.2001, n. 67 – art. 24 D.P.R. 600/1973) a titolo di acconto, mentre l’Amministrazione Finanziaria effettuerà il conguaglio in capo al percettore applicando l’aliquota media calcolata sul reddito del biennio precedente o la tassazione ordinaria se più favorevole. La tassazione sarà ordinaria nel caso di delibera del TFM nel corso del rapporto di collaborazione e sull’importo eccedente un milione di euro (circ. 3/E/2012). Attenzione nel caso di Amministratore professionista iscritto all’Ordine Professionale con propria partita iva, in quanto in questo caso vige il principio di attrazione e quindi TFM tassato come reddito professionale.
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La deducibilità dal reddito delle quote di TFM accantonate è prevista dagli artt. 105, c. 1 e 4 e 95, c. 5 del Tuir e, in argomento, segnaliamo la risoluzione n. 211/E/2008 “deducibilità degli accantonamenti”, la circolare nn. 10/E/2007 “requisito della data certa” e 25/E/2012 deducibilità del TFM in quanto compenso per l’Amministratore.
L’Inps, circ. 7265/2002, ha stabilito che Il TFM essendo indennità ai fini fiscali assimilata ai redditi di collaborazione coordinata, di conseguenza è soggetta a contribuzione, al lordo della ritenuta del 20%, nella misura prevista dalla gestione separata tenendo conto del massimale contributivo annuo (119.650 euro per 2024), oltre il quale non è dovuto il contributo.
Concludendo l’argomento, interessante l’ordinanza Cassazione 14.04.2022, n. 12222 su rinuncia al TFM e importo comunque tassato.