Imposte dirette
29 Ottobre 2024
La natura delle somme versate dai contribuenti per definire le liti tributarie ai sensi della L. 197/2022 è la stessa dei tributi oggetto di contestazione. Lo ha chiarito la Norma di comportamento n. 226 emessa dalla Commissione Norme dell’Aidc di Milano.
In via preliminare può essere opportuno ricordare che, alla luce dell’art. 1, cc. 186-205 L. 197/2022, le controversie tributarie pendenti al 1.01.2023 potevano essere definite con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia, costituito dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
In particolare, in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia poteva essere definita con il pagamento del 90% del valore della lite. Viceversa, in caso di soccombenza dell’Agenzia, era richiesto il pagamento degli importi seguenti:
– 40% del valore della controversia (in caso di soccombenza in 1° grado);
– 15% del valore della controversia (in caso di soccombenza in 2° grado).
Infine, le controversie tributarie pendenti in Cassazione (con soccombenza dell’’Agenzia delle Entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio) potevano essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del relativo valore.