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23 Novembre 2022
Pensioni di vecchiaia e anticipate erogate dalla Cassa Nazionale dei dottori commercialisti (CNPADC): requisiti e decorrenza.
La Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNPADC) è un ente di previdenza obbligatoria, privatizzato nel 1995. Si tratta di un ente di diritto privato, senza scopo di lucro e in autonomia finanziaria, gestionale, organizzativa e contabile, che assicura le funzioni di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei loro familiari.
I dottori commercialisti iscritti alla CNPADC possono beneficiare di diverse tipologie di trattamenti pensionistici, oltre alle pensioni per invalidità, inabilità e ai superstiti: è possibile ottenere, nel dettaglio, la pensione di vecchiaia ordinaria e anticipata, la pensione unica contributiva, la pensione anticipata e di vecchiaia in regime di cumulo, nonché la pensione di anzianità e di vecchiaia in regime di totalizzazione. Per gli iscritti pensionati che proseguono nel versamento della contribuzione è previsto il diritto a un supplemento di pensione.
Pensione di vecchiaia – La pensione di vecchiaia CNPADC, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento Unitario, è riconosciuta a coloro che possono far valere un periodo di anzianità contributiva alla Cassa precedente il 1.01.2004.
Pertanto, coloro che hanno un periodo di anzianità contributiva presso la Cassa antecedente al 1.01.2004, ottengono la pensione di vecchiaia in presenza dei seguenti requisiti:
La pensione è calcolata con sistema reddituale sino al 31.12.2003, contributivo dal 1.01.2004.
Pensione di vecchiaia anticipata – I dottori commercialisti iscritti alla CNPADC anteriormente all’anno 2004 possono anche ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, qualora perfezionino i seguenti requisiti:
A favore di coloro a cui è certificata un’invalidità permanente pari almeno al 50%, i requisiti sono ridotti a 58 anni di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva, con obbligo di cancellazione dall’Albo professionale.
Anche questa pensione è calcolata con sistema reddituale sino al 31.12.2003, contributivo dal 1.01.2004.
La decorrenza della pensione è fissata:
Se la domanda di pensione di vecchiaia anticipata è presentata successivamente alla decorrenza, la stessa decorre il 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Pensione unica contributiva – I dottori commercialisti privi di contribuzione antecedente al 2004 possono ottenere la pensione unica contributiva, con un minimo di:
La pensione è calcolata col sistema integralmente contributivo e decorre il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Pensioni in regime di cumulo – Presso CNPADC è possibile ottenere le pensioni di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti in regime di cumulo, di cui all’art. 1, c. 239 L. 228/2012 (come modificato dalla L. 232/2016), sommando gratuitamente la contribuzione accreditata presso gestioni di previdenza obbligatoria differenti.
La pensione in cumulo non è calcolata come un unico trattamento, ma ciascuna gestione liquida la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati
La quota di pensione in cumulo di competenza CNPADC è ricalcolata col sistema integralmente contributivo (art. 37-bis, c. 3 Regolamento unitario), salvo diritto ad autonoma pensione presso CNPADC in base ai requisiti anagrafici ed ai contributi accreditati presso la stessa gestione.
Pensioni in regime di totalizzazione – Dalla CNPADC è possibile ottenere le pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e ai superstiti, in regime di totalizzazione di cui al D.Lgs. 42/2006. Anche la totalizzazione, come il cumulo, consente di ottenere un trattamento pensionistico sommando gratuitamente la contribuzione accreditata presso gestioni di previdenza obbligatoria differenti.
La quota di pensione in totalizzazione di competenza CNPADC è ricalcolata col sistema integralmente contributivo, escluso il caso in cui il requisito contributivo maturato nella gestione sia uguale o superiore a quello minimo richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.