Con la sentenza 12.05.2016 (C-520/14) la Corte di Giustizia UE ha risolto una controversia insorta tra un Comune olandese e l`Amministrazione Finanziaria in relazione alla possibilità di considerare soggetto a Iva il servizio di trasporto scolastico reso dall`ente locale per il tramite di imprese di trasporto.
Il
contenzioso è sorto in conseguenza del diniego, da parte dell`autorità fiscale olandese, del diritto alla detrazione sugli acquisti rivendicato dal Comune.
Il contesto della causa è il seguente: il Comune olandese ricorre ai servizi di imprese di trasporto per offrire il servizio di scuolabus agli allievi che sono ammessi a usufruirne. Circa un terzo dei genitori degli allievi, in quanto sopra determinate soglie reddituali, versa contributi per usufruire del servizio. L`ammontare complessivo corrisponde soltanto al 3% dei costi sostenuti dal Comune attraverso l`appalto, mentre il saldo è finanziato dal Comune tramite risorse pubbliche.
Ai sensi dell`articolo 9, paragrafo 1, c. 1 della direttiva Iva, si considera “
soggetto passivo” chiunque eserciti, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un`attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. Un`attività può essere qualificata come
attività economica, ai sensi della citata disposizione, se essa corrisponde a una delle operazioni di cui all`articolo 2 della direttiva Iva, tra queste le prestazioni di servizi a titolo oneroso (paragrafo 1, lett. c).
Ai giudici comunitari è stato chiesto, in sostanza, se l`articolo 9, paragrafo 1, della direttiva Iva, debba essere interpretato nel senso che un ente territoriale, che fornisce un servizio di trasporto scolastico agisca in qualità di soggetto passivo e sia pertanto soggetto all`Iva.
Benché riconosca che si tratta di prestazione di servizi a titolo oneroso, la Corte, analizzando il caso, nega l`esistenza di un`attività economica. Per
determinare se una prestazione di servizi è effettuata dietro compenso, in modo tale da essere qualificata come attività economica, deve essere esaminato l`insieme delle circostanze in cui è stata realizzata.
Nel caso di specie, aspetto che è risultato determinante per la Corte, da una il Comune recupera attraverso i contributi che riceve soltanto una minima parte dei costi sostenuti. Infatti, i contributi non sono dovuti da tutti gli utilizzatori e sono stati versati unicamente da un terzo di essi, così da ammontare soltanto al 3% del totale dei costi. Deriva quindi, da tale prospettata asimmetria, l`assenza di un nesso concreto tra la somma pagata e la prestazione di servizi fornita.
Inoltre, l`ente appare piuttosto come beneficiario e
consumatore finale dei servizi di trasporto che acquista presso le imprese di trasporto con cui tratta e che mette a disposizione dei genitori degli allievi nell`ambito di un`attività di servizio pubblico.
La sentenza della Corte di Giustizia UE rappresenta un importante spunto di riflessione riguardo alle attività esercitate dagli enti locali, sebbene esista un precedente nella giurisprudenza di legittimità italiana, Corte di Cassazione, sent. n.11946 del 13.07.2012 che, su questione assai simile (mense e trasporti scolastici comunali), è giunta a conclusione altrettanto simile, ma con argomentazioni meno convincenti.