Accertamento, riscossione e contenzioso

29 Giugno 2024

Trasferimento infragruppo abusivo se effettuato per ragioni fiscali 

È abusivo il duplice trasferimento di fabbricati a uso abitativo tra società facenti capo al medesimo gruppo societario effettuato allo solo scopo di beneficiare della riduzione dell’imposta di registro (Cass., sent. 11.06.2024, n. 16248).

Disciplina – Com’è noto, l’art. 10-bis L. 212/2000 (recante la “Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale”) definisce i requisiti da soddisfare per poter considerare abusiva una determinata operazione. A tal fine, è necessario identificare e provare il contestuale soddisfacimento di 3 diversi presupposti, ovvero:

  • l’assenza di “sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni realizzate, consistenti in “fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”;
  • l’essenzialità del vantaggio fiscale conseguito;
  • la realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito” (costituito da benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario).

Il mancato riscontro di anche solo uno dei 3 presupposti costitutivi dell’abuso determina l’assenza di abusività dell’operazione. Attraverso il successivo comma 3, il legislatore ha chiarito espressamente l’impossibilità di considerare abusive quelle operazioni che, pur presentando i 3 elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali.

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