ETS ed Enti non commerciali
10 Giugno 2024
Il tema del trasferimento di fondi tra enti non profit, già introdotto dalla normativa sulle Onlus, viene ora ripreso dal Codice del Terzo settore tra ETS, a sostegno di attività di interesse generale.
Nel mondo non profit spesso si assiste al fenomeno di enti che fanno capo a un unico ente promotore con cui mantengono stretti legami storici e ideali e costituiscono di fatto autentici “gruppi” che hanno tra di loro anche stretti legami sotto il profilo finanziario.
Impropriamente, in analogia a quanto avviene in ambito societario, si parla di “gruppi” di enti non profit. In realtà, non esiste una disciplina civilistica della materia, eccezion fatta per i gruppi di imprese sociali di cui all’art. 4 D.Lgs. 112/2017. Nel presente contributo si vuole affrontare il problema del trasferimento di fondi a titolo gratuito tra enti del Terzo settore che, spesso, appartengono anche allo stesso “gruppo”, come sopra specificato.
Prendiamo lo spunto dalla disciplina delle Onlus in questa materia. Ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 460/1997, è prevista la possibilità del trasferimento di fondi ad altre Onlus“facenti parte della stessa unitaria struttura”. Ma di più, il comma 2-bis dell’art. 10 così recita: “Si considera attività di beneficenza ai sensi del c. 1, lett. a), n. 3, anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo c. 1, lett. a) per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale”.