Società e contratti
11 Novembre 2024
L’art. 17 del decreto approvato il 30.04.2024 contiene la disciplina fiscale della scissione con scorporo e per il riparto delle posizioni soggettive opera un rinvio all’art. 173, c. 4 Tuir, con talune specificazioni.
Le principali specificazioni consistono nella previsione che il valore netto contabile delle attività e delle passività oggetto di scorporo deve essere rapportato al patrimonio netto contabile della società scissa quale risultante dal bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia della scissione ai sensi dell’art. 2506-quater c.c. ed inoltre che tra le posizioni soggettive da ripartire con il criterio della proporzionalità non devono essere ricompresi i crediti d’imposta e le eccedenze d’imposta a credito della società scissa
La scissione con scorporo gode del regime fiscale neutro anche se l’assegnazione alla beneficiaria non riguarda un’azienda o un ramo d’azienda, ma singoli asset senza la comune prerogativa di rendersi sinergicamente complementari come è, invece, per i beni di un compendio aziendale.
Inoltre in ordine alla configurazione fiscale di “posizione soggettiva”, in mancanza di una definizione legislativa, rimane condivisibile la qualificazione della dottrina (Fedele), che connota le posizioni soggettive come i “fatti o loro qualificazioni inidonei a riflettersi immediatamente su doveri o poteri attualmente esercitabili dai singoli contribuenti, ma che potranno incidere, in futuro, sulla determinazione della misura di tributi o comunque di prestazioni obbligatorie”.