Diritto del lavoro e legislazione sociale
22 Febbraio 2025
Una recente sentenza della Cassazione chiarisce i limiti della responsabilità del cessionario in caso di trasferimento d’azienda con un licenziamento già avvenuto.
La Corte di Cassazione, con la decisione 31.01.2025, n. 2301, ha esaminato un caso di licenziamento per cessazione dell’attività, avvenuto prima della cessione dell’azienda. La controversia ha coinvolto una lavoratrice licenziata dalla società cedente, la quale aveva poi trasferito la propria attività a una nuova impresa.
Secondo la lavoratrice, il licenziamento doveva considerarsi nullo, con conseguente diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro presso il cessionario. Il Tribunale aveva dato ragione alla lavoratrice, dichiarando nullo il licenziamento e imponendo alla nuova società la riassunzione e il pagamento delle retribuzioni arretrate. Tuttavia, la Corte d’Appello di Venezia aveva modificato la decisione, ritenendo che il licenziamento fosse illegittimo ma non nullo, con un diritto esclusivamente risarcitorio.
Principio stabilito dalla Cassazione – La Cassazione ha confermato che il licenziamento illegittimo non comporta automaticamente l’invalidità dell’atto.