Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
26 Settembre 2024
Per la fruizione del credito d’imposta, compensazione limitata nel tempo.
L’art. 38, c. 13 D.L. 19/2024 stabilisce, infatti, che il beneficio fiscale è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, entro il 31.12.2025, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco dei beneficiari e del credito spettante.
L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo. È, dunque, possibile utilizzare il beneficio anche in un’unica soluzione, ma entro la fine del 2025.
Fin qui la norma primaria. Sul punto è intervenuto anche l’art. 13 D.M. 24.07.2024 stabilendo che il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, decorsi 10 giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 12, c. 13 del decreto. Trattasi della comunicazione che il GSE è tenuto ad effettuare, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni previste, entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di “completamento”.