Amministrazione e bilancio
18 Dicembre 2024
L’Agenzia delle Entrate precisa l’iter del nuovo obbligo e chiarisce l’assenza di termini di decadenza: non è necessario la remissione in bonis in caso di presentazione della comunicazione preventiva anche se avviene dopo l’ultimazione dell’investimento.
L’Agenzia delle Entrate, con risposta all’interpello 16.12.2024, n. 260, ha precisato che, per il bonus per investimenti rientranti nella Transizione 4.0, non è previsto un termine perentorio entro cui trasmettere la comunicazione preventiva, ossia l’adempimento che precede l’invio della comunicazione conclusiva sugli investimenti. In altri termini, chi intende avvalersi dell’agevolazione non deve obbligatoriamente ricorrere alla procedura di remissione in bonis, disciplinata dall’art. 2, c. 1 D.L. 16/2012, se la preventiva comunicazione non viene trasmessa entro la conclusione dell’investimento.
Secondo le Entrate, l’unico vincolo resta l’invio della comunicazione conclusiva dopo il completamento degli investimenti: a quel punto, l’impresa procede online utilizzando l’apposita piattaforma del Gestore dei servizi energetici (GSE) inserendo sia la comunicazione preventiva originariamente omessa che la comunicazione per la conferma del completamento dell’investimento per aggiornare i dati già inseriti.
Il riferimento normativo principale è l’art. 6 D.L. 29.03.2024, n. 39, che introduce l’obbligo di comunicare sia l’intenzione di usufruire del credito di imposta per i beni 4.0 realizzati dal 1.01.2024 al 29.03.2024, sia la successiva conferma del loro completamento.