Estero
23 Gennaio 2025
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 3537/2024, ha affrontato il tema della deducibilità dei servizi a basso valore aggiunto forniti a livello intercompany ai fini del transfer pricing.
La sentenza in commento ha offerto importanti chiarimenti in materia di transfer pricing, con particolare riferimento ai servizi a basso valore aggiunto.
I giudici milanesi hanno stabilito che, prima di valutare la congruità del mark-up applicato, occorre preliminarmente verificare la corretta deducibilità dei costi sostenuti per tali servizi.
In particolare, sono stati individuati 2 requisiti fondamentali:
– i destinatari del servizio devono averne una reale necessità e sarebbero stati disposti a pagarlo anche qualora fossero stati indipendenti dal fornitore;
– i servizi offerti dalla controllante non devono essere una duplicazione di attività che la controllata già svolge in autonomia o con il contributo di altri fornitori esterni.