Estero
26 Agosto 2024
In materia di transfer pricing, la Documentazione Nazionale deve necessariamente essere redatta in lingua italiana. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate nella risposta all’interpello 21.08.2024, n. 174.
In materia di transfer pricing e in particolare per l’assolvimento degli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati da gruppi multinazionali nelle transazioni con imprese associate, la Documentazione Nazionale (o “Local file”) deve necessariamente essere redatta in lingua italiana. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate nella risposta all’interpello 21.08.2024 n. 174.
Nel caso esaminato una società multinazionale, rientrante tra i destinatari della disciplina del transfer pricing ex art. 110, c. 7 Tuir, nell’assolvere l’onere di documentare la relativa policy attuata all’interno del gruppo, ha predisposto il “Master file” e la “Documentazione Nazionale” con le modalità e nei termini previsti dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 23.11.2020, n. 360494. Tuttavia, la documentazione è stata prodotta in lingua inglese, in quanto lingua ufficiale del gruppo multinazionale.