Procedure concorsuali
14 Gennaio 2025
Il cd. Correttivo-ter al Codice della crisi interviene anche nell’ambito della disciplina della transazione previdenziale che il debitore propone unitamente alla proposta di concordato preventivo.
L’art. 21, c. 4 D.Lgs. 136/2024 (cd. Correttivo-ter al Codice della crisi), analogamente a quanto avvenuto con la riscrittura dell’art. 63, c. 2 del Codice della crisi medesimo, disciplina le competenze decisionali in materia di trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo di cui all’art. 88 del Codice della crisi, che al c. 6, per effetto delle modifiche intervenute, stabilisce che: “[…] Per i contributi previdenziali amministrati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale […] il voto sulla proposta è espresso ai sensi dell’articolo 107 dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale”.
Ai sensi dell’art. 88, c. 1 del Codice della crisi, infatti, con il piano di concordato, il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del medesimo articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle Agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori.