Imposte dirette
30 Gennaio 2025
La formulazione delle norme sulla tracciabilità delle spese nella legge di Bilancio 2025 non è coerente con le regole di determinazione del reddito previste dal D.Lgs. 192/2024 di revisione del regime impositivo. Si rende necessario un nuovo intervento del legislatore.
In attuazione della L. 111/2023 (delega al Governo per la riforma fiscale) per la determinazione del reddito da lavoro autonomo, l’art. 5 D.Lgs. 192/2024 ha suddiviso l’art. 54 del Tuir in ben 8 articoli, dal 54 al 54-octies che contemplano analiticamente le diverse fattispecie reddituali.
Si ricorda che l’art. 54 del Tuir, nella sua nuova versione prevede, come criterio generale, che la determinazione di tale tipologia di reddito soggiace al principio di onnicomprensività (principio già applicato ai redditi da lavoro dipendente), secondo il quale il reddito da lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo.
Nell’attuale contesto di revisione del regime impositivo e con l’intento di arginare l’evasione fiscale, la legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 81 L. 207/2024) ha introdotto particolari disposizioni che subordinano la deducibilità di alcuni costi all’uso di strumenti di pagamento tracciabili.