Imposte dirette

21 Dicembre 2022

Tra il deliberare e il distribuire, c’è di mezzo il recapture

Il recente dietrofront dell’Agenzia delle Entrate sul regime transitorio impositivo previsto per la distribuzione di utili richiede una verifica anche sull’eventuale fruizione dell’agevolazione “super ACE”.

Con il principio di diritto 6.12.2022, n. 3 l’Agenzia delle Entrate ha rivisto la propria posizione sul regime impositivo dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni qualificate.

La legge di Bilancio per il 2018 ha previsto, infatti, che per tali partecipazioni sia applicata la medesima aliquota prevista per le partecipazioni non qualificate, quindi nella misura del 26%. Al fine di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società che dispongono di riserve di utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, il legislatore ha tuttavia introdotto un regime di salvaguardia transitorio, il quale garantisce agli utili prodotti nei periodi di imposta precedenti a quello di introduzione del nuovo regime fiscale, la cui distribuzione sia deliberata entro il 31.12.2022, l’applicazione del precedente regime impositivo.

Contrariamente all’orientamento restrittivo seguito dall’Amministrazione Finanziaria nella risposta ad interpello n. 454/2022, in cui si richiedeva, oltre alla delibera assembleare, anche la materiale distribuzione entro il 31.12.2022 delle riserve di utili formatisi entro il 31.12.2017, per mantenere il vecchio regime di tassazione, il principio di diritto ha invece esclusivamente richiesto, ai fini dell’applicazione del regime transitorio, che l’assemblea disponga la distribuzione degli utili entro il 31.12.2022, indipendentemente dal fatto che poi l’effettivo pagamento avvenga in data successiva.

L’Erario si riserva in ogni caso il sindacato di contestare la natura simulata della delibera di distribuzione dei dividendi o la sua riqualificazione sulla base degli scopi concretamente perseguiti, come ad esempio nel caso di delibere accompagnate dalla successiva retrocessione da parte del socio, in tutto o in parte, della medesima provvista ovvero le cui condizioni di pagamento prevedono termini ultrannuali.

La disciplina così descritta, che sta spingendo numerose compagini sociali, in questi ultimi giorni dell’anno, a deliberare la distribuzione di utili ante 2018, deve coordinarsi anche con la disciplina introdotta dall’art. 19 D.L. 73/2021 relativa alla c.d. “Super ACE, ovverosia il beneficio, in forma di credito di imposta o deduzione, potenziata al 15% contro l’ordinario 1,3%, calcolato sulla variazione in aumento del patrimonio netto intervenuta nel 2021 rispetto al 2020.

Al fine di evitare incrementi temporanei, la disciplina prevede, inoltre, un meccanismo di recapture, ovvero di restituzione del beneficio fiscale qualora vi siano riduzioni del patrimonio netto, per cause diverse dalle perdite di bilancio, nei 2 periodi di imposta successivi al 2021, quindi nel 2022 e/o nel 2023.

Quindi, per non cadere dalla “padella” dell’imposta sostitutiva al 26% alla “brace” della restituzione del beneficio derivante dalla super ACE, occorre verificare se l’eventuale distribuzione di utili nel periodo di osservazione sia controbilanciata da incrementi del patrimonio netto da conferimenti in denaro o per accantonamento di utili a riserva di importo uguale o superiore.

Ad esempio, se l’agevolazione “super ACE” fruita nel 2021 deriva dall’accantonamento a riserva dell’utile prodotto nel corso dell’esercizio 2020, pari a 100.000 euro, nel corso del 2022 e 2023, in assenza di ulteriori incrementi, la società potrà distribuire riserve se nel corso del 2022 ha accantonato a riserva l’utile dell’esercizio 2021 pari o superiore al predetto importo, pena la rettifica del beneficio fiscale goduto in forma di deduzione o credito di imposta.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits