Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
08 Ottobre 2020
Anche gli incapienti o o contribuenti con regimi speciali, a condizione che siano soggetti passivi d'imposta, potranno beneficiare della cessione del credito o sconto in fattura per i lavori di efficientamento energetico.
In attesa di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, si può ragionevolmente pensare che la platea dei soggetti a cui è rivolto il superbonus 110% sia molto ampia. La cessione del credito per gli incapienti spicca come una delle novità più importanti, dettata dall’art. 119 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020). Pertanto, gli esclusi dall’agevolazione sarebbero soltanto coloro che non possiedono redditi imponibili. In ogni caso, in totale assenza di redditi o in presenza di altri redditi, occorre analizzare caso per caso la fattibilità per la cessione del credito.
Fin dalle precedenti edizioni in tema di ristrutturazione edilizia, i contribuenti incapienti, ossia quei soggetti che non possiedono redditi sufficienti per accedere alle detrazioni, potevano cedere il credito d’imposta per le riqualificazioni energetiche, anche se soltanto alle banche e agli altri istituti di credito. Grazie al Decreto Rilancio, questi soggetti possono optare o per un contributo sotto forma di sconto in fattura, o per la cessione ad altri soggetti di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione. I cessionari, come specificato nella recente circolare n. 24/E/2020, potranno essere anche gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
I soggetti con redditi soggetti a tassazione separata o sostitutiva, invece, possono beneficiare del superbonus attraverso l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Infatti, secondo la circolare n. 24/E/2020, “non rileva la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non sia dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l’effettuazione degli interventi individuati nel decreto”. Ricordiamo che le principali tipologie di redditi assoggettati a tassazione sostitutiva che possono accedere alla cessione o allo sconto in fattura del superbonus sono i redditi tassati secondo il regime dei minimi, il regime forfetario e anche quei redditi che derivano dalla cedolare secca sulle locazioni. Anche i soggetti che hanno i redditi assoggettati a tassazione separata possono beneficiare della cessione del credito. Se parliamo di redditi soggetti a tassazione separata, ossia quei redditi soggetti all’Irpef con modalità particolari e diverse, normalmente ci riferiamo al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente o al percepimento di mensilità arretrate riferite ad annualità lavorative precedenti. Ricordiamo che comunque il contribuente può optare per la tassazione ordinaria in luogo di quella separata. Nel nostro caso, infatti, la tassazione ordinaria farebbe sorgere un’Irpef dalla quale detrarre, quantomeno in parte, il credito d’imposta relativo agli interventi edilizi effettuati.
Gli esclusi dai benefici rimangono coloro che percepiscono redditi esenti. In presenza di soli redditi esenti dall’irpef, si verifica infatti una situazione equivalente a quella dei redditi non imponibili (circolare n.24/e) che sono esclusi dal superbonus. Sono redditi esenti da Irpef (da non confondere con i redditi che non devono essere dichiarati) e quindi esclusi dal superbonus i redditi che non devono essere dichiarati se inferiori a certi limiti, tra cui l’assegno di maternità o le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi. I titolari di questi redditi e degli altri redditi esenti Irpef non potranno quindi accedere né in maniera diretta, né indiretta.