Accertamento, riscossione e contenzioso

07 Giugno 2024

Timore di inammissibilità dell’appello tributario

L’inammissibilità di un’impugnazione delle sentenze tributarie desta sempre enorme preoccupazione per gli effetti che ne conseguono. La Cassazione ne precisa i limiti e i presupposti per l’appello.

In un recente intervento la V Sezione Civile della Cassazione (ordinanza 8.05.2024, n. 12499) ha chiarito in maniera piuttosto semplificata i profili di specificità dei motivi d’appello, esponendo i termini del c.d. “contenuto minimo” dei motivi di impugnazione proposti, al fine di rendere pienamente ammissibile il ricorso avverso la sentenza di primo grado, nel contesto del giudizio tributario. Vengono esplicate delle regole basilari, estremamente funzionali onde evitare inconvenienti procedurali.

L’appello, nel contesto dei giudizi tributari, può essere definito come il mezzo di impugnazione tramite il quale il contribuente può sottoporre a sindacato giurisdizionale le sentenze delle Corti di giustizia tributaria di primo grado.

La questione di diritto, oggetto dell’intervento giurisprudenziale in epigrafe, trae spunto dalla dichiarazione di inammissibilità di un appello tributario da parte della C.G.T. di secondo grado (ex C.T.R. Sicilia), motivata dalla carenza di specifici motivi di impugnazione.

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