IVA
20 Dicembre 2024
Dal 2025 le prestazioni fruibili in modo virtuale si intendono effettuate in Italia se rese disponibili a un committente non soggetto passivo domiciliato in Italia o a un soggetto passivo stabilito in Italia.
A decorrere dal 1.01.2025 l’art. 7-quinquies D.P.R. 633/1972 dedicato alla territorialità delle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, viene modificato dall’art. 3, c. 1, lett. a) D.Lgs. 13.11.2024 n. 180.
La regola generale Iva delle prestazioni di servizi in ambito estero vuole che si considerino effettuate in Italia quando sono rese a soggetti passivi stabiliti in Italia o quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti.
In deroga, l’art. 7-quinquies dispone che:
a) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte.