IVA

02 Luglio 2024

Territorialità agenti sportivi e prestazioni per i calciatori

Comprendere le implicazioni fiscali delle prestazioni di servizio degli agenti sportivi nei rapporti con i propri assistiti, come i calciatori, anche alla luce delle diverse interpretazioni sulla natura del reddito da essi prodotto (risoluzione n. 69/E/2022).

L’agente sportivo (comunemente chiamato procuratore sportivo) è una figura professionale cruciale nel mondo dello sport, responsabile di mettere in relazione 2 o più parti al fine di concludere, risolvere o rinnovare contratti di lavoro sportivo, o per il tesseramento di atleti presso Federazioni Sportive Nazionali professionistiche.

Operando principalmente nei settori professionistici del calcio, basket, golf e ciclismo, l’agente sportivo “rappresenta” atleti, allenatori e altre figure, negoziando contratti e cercando opportunità per i propri assistiti. In Italia, per diventare agente sportivo è necessario superare un esame organizzato dal CONI e iscriversi al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, come previsto dal D.Lgs. 37/2021.

Inoltre, l’agente sportivo normalmente opera come “intermediario”, nello specifico con “mandato con rappresentanza”, in virtù della “spendita del nome” del proprio assistito calciatore “privato”; dal punto di vista delle imposte dirette, l’attività dell’agente sportivo è considerata reddito di lavoro autonomo. La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 69/E/2022 chiarisce che i compensi percepiti dagli agenti sportivi sono soggetti a ritenuta alla fonte, come stabilito dall’art. 25 D.P.R. 600/1973.

Questa interpretazione sottolinea la natura professionale e autonoma dell’attività di agente sportivo, in linea con le disposizioni della L. 86/2019 e del D.Lgs. 37/2021. Vi è da dire che, se l’attività viene svolta con “abito societario”, per esempio sotto forma di società di capitali (Srl), il reddito è invece qualificabile come reddito d’impresa e non professionale.

Ma veniamo al nocciolo e parliamo della territorialità Iva delle prestazioni di servizio degli agenti sportivi. La determinazione della territorialità Iva per le prestazioni di servizio offerte dagli “agenti” sportivi dipende dalla natura del rapporto (B2B o B2C) e dalle specifiche modalità operative. Infine, cosa molto importante, l’art. 7-sexies, lett. a) D.P.R. 633/1972, stabilisce quanto segue: “In deroga a quanto stabilito dall’art. 7-ter, c. 1, lett. b) D.P.R. 633/1972, si considerano effettuate nel territorio dello Stato (ITA) se rese a committenti non soggetti passivi: a) le prestazioni di intermediazione in “nome e per conto del cliente”, quando le operazioni oggetto dell’intermediazione si considerano “effettuate nel territorio dello Stato”.

Quando un agente sportivo fornisce servizi direttamente a un atleta (B2C), le prestazioni sono rilevanti nello Stato del prestatore, ovvero l’Italia, e sono soggette a Iva italiana. Ad esempio, se un agente italiano “assiste” un calciatore residente in Italia per un trasferimento internazionale, la prestazione è imponibile in Italia con Iva al 22%.

Se il servizio è reso a una società sportiva (B2B), la territorialità è determinata dallo Stato del committente. Pertanto, se una società estera commissiona un servizio di intermediazione a un agente italiano, l’operazione è rilevante nel Paese del committente e non soggetta a Iva in Italia, e quindi “potrebbe” essere soggetta a reverse charge nel Paese del committente.

Mandato con rappresentanza e spendita del nome del proprio assistito calciatore privato – Nellaprassil’agente sportivo agisce attraverso il mandato con rappresentanza con spendita del nome del proprio assistito calciatore non soggetto passivo iva B2C (l’agente agisce “in nome e per conto” dell’atleta). Se l’intermediazione riguarda operazioni svolte all’estero, come la stipula di un contratto con una società sportiva estera, la prestazione di intermediazione non è soggetta a Iva in Italia, in virtù dell’art. 7-sexies, lett. a) D.P.R. 633/1972. Questo è valido solo se le operazioni oggetto dell’intermediazione si considerano effettuate fuori dal territorio dello Stato.

Identificazione fiscale all’estero – Un aspetto fondamentale da considerare è che, qualora l’operazione sia rilevante in un altro Stato UE, l’agente sportivo “dovrebbe” identificarsi fiscalmente in quel Paese per poter applicare l’Iva locale. Questo implica che l’agente dovrà aprire una posizione Iva nel Paese estero e rispettare le relative normative fiscali.
Si ponga il seguente esempio: agente sportivo italiano negozia il trasferimento di un calciatore ITA (il committente è il calciatore) per conto di una società sportiva tedesca e l’intera operazione avviene in Germania; inoltre, le prestazioni sportive del calciatore sono effettivamente “utilizzate” in territorio tedesco. Il servizio di intermediazione dell’agente italiano si renderebbe rilevante ai fini Iva in tale Stato, con la conseguenza che lo stesso “procuratore” dovrebbe “identificarsi” in Germania e fatturare con l’Iva tedesca al calciatore (colui che effettivamente commissiona la prestazione e “paga” la stessa), anche indipendentemente dalla residenza in Italia dell’agente sportivo.

Si può pertanto concludere che, indipendentemente dalla residenza dell’agente, in Italia o all’estero, saranno imponibili Iva in Italia le commissioni di intermediazione corrisposte all’agente da parte di un club ivi stabilito. Saranno altresì imponibili Iva in Italia le commissioni di intermediazione percepite dall’agente da parte di un atleta sia nel caso in cui l’agente è stabilito in Italia (art. 7-ter, c. 1, lett. b) D.P.R. 633/1972), sia, in deroga, in ogni caso in cui le operazioni oggetto dell’intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato (ITA) (art. 7-sexies, c. 1, lett. a) D.P.R. 633/1972).

Ma, come ribadito pocanzi, se le prestazioni dell’atleta saranno rese in altro Paese UE, andranno ivi assoggettate ad imposizione (secondo la deroga specifica B2C di cui all’art. 7-sexies, lett. a) D.P.R. 633/1972). Il procuratore, quindi, in virtù del potere di rappresentanza (attraverso un contratto di mandato) che gli deriva, è chiamato a porre in essere degli atti i cui effetti e conseguenze si esplicheranno nei confronti del soggetto rappresentato.

Mediante “la procura”, quindi, si ha una vera e propria sostituzione di un soggetto (l’agente sportivo) ad un altro (lo sportivo “privato”). Questo al fine di consentire a quest’ultimo di tutelare al meglio i propri interessi e raggiungere le migliori opportunità professionali.

Esempi pratici di fatturazione
Esempio 1: Servizio di mediazione a un calciatore privato residente in Germania (B2C)

  • Descrizione: mediazione per la gestione del contratto sportivo;
  • Importo: 10.000 euro;
  • Iva: applicabile in Italia al 22%;
  • Codice Natura: nessuno.

Esempio 2: Servizi a un club estero (B2B) – FC Barcellona

  • Descrizione: negoziazione contratto sportivo per FC Barcellona;
  • Importo: 15.000 euro;
  • Iva: non applicabile in Italia, reverse charge in Spagna;
  • Codice Natura: N2.1 (operazione non soggetta a Iva in Italia ma con obbligo di inversione contabile).

Esempio 3: Mandato con rappresentanza (svolgimento della trattativa in suolo tedesco; prestazioni professionali del calciatore sempre in “luogo” UE; “spedita del nome del calciatore”), per trasferimento UE – Borussia Dortmund

  • Descrizione: intermediazione per trasferimento calciatore a Borussia Dortmund;
  • Importo: 20.000 euro;
  • Iva: non applicabile in Italia, Iva rilevante in Germania;
  • Fatturazione dalla posizione Iva tramite I.D. o Rappresentante fiscale.

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