IVA
16 Novembre 2024
La Corte di Giustizia UE afferma che la cessione di terreni con sole “fondazioni è soggetta ad Iva”.
Una controversia sulla natura giuridica di terreni provvisti di fondazioni ha trovato risposta nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) 7.11.2024 n. C-594/23.
Caso – Al centro della controversia vi era una società danese che aveva acquistato un terreno, lo aveva suddiviso in lotti e aveva realizzato delle fondazioni su alcuni di essi. Successivamente, aveva venduto questi lotti, sempre nell’ambito di un progetto edilizio più ampio. Le autorità fiscali danesi sostenevano che la cessione di questi lotti, pur non essendo ancora edificati, dovesse essere considerata come la cessione di un “terreno edificabile” e, pertanto, soggetta all’Iva. La società, invece, riteneva che, in presenza delle fondazioni, si potesse parlare di “fabbricato” o “frazione di fabbricato”, con conseguente esenzione dall’Iva.
Decisione della Corte – La CGUE, chiamata a dirimere la controversia, ha fornito una risposta chiara e netta: la semplice presenza di fondazioni su un terreno non è sufficiente a qualificarlo come “fabbricato” ai fini Iva. Di conseguenza, la “cessione di un terreno provvisto esclusivamente di fondazioni costituisce una cessione di “terreno edificabile”, soggetta all’Iva”.