Diritto privato, commerciale e amministrativo
08 Aprile 2024
Il termine fissato dal giudice per l’inizio della mediazione obbligatoria ha carattere ordinatorio e non perentorio, non essendo stato espressamente previsto come tale dalla normativa vigente.
L’art. 5, D.Lgs. 28/2010 nel prevedere le materie soggette alla mediazione obbligatoria, dispone che l’esperimento del tentativo conciliativo è una condizione di procedibilità dell’azione che può essere eccepita dalla parte o rilevata d’ufficio dal giudice entro la prima udienza di trattazione.
Rilevato il mancato espletamento della mediazione, il giudice (prima della riforma Cartabia) assegna(va) alle parti un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda all’organo di mediazione, fissando una nuova udienza. La mediazione ha una durata di 3 mesi prorogabile di ulteriori 3 mesi.
Si è discusso in giurisprudenza sulla perentorietà o meno del termine fissato per l’inizio della mediazione; secondo un primo indirizzo la perentorietà del termine, pur in mancanza di un’esplicita previsione normativa in tal senso, sarebbe da desumersi dalla stessa gravità della sanzione prevista per il mancato suo esperimento, ovvero l’improcedibilità della domanda. L’opposto orientamento giurisprudenziale, puntando proprio sulla mancata previsione esplicita della perentorietà del termine, ritiene che il medesimo non possa che essere ordinatorio.
La Suprema Corte intervenuta nuovamente sul punto (Cass 14.02.2024, n. 4133) ha confermato l’orientamento che riconosce al termine il solo carattere ordinatorio,sui presupposti seguenti: