Diritto del lavoro e legislazione sociale
29 Giugno 2024
Le condizioni climatiche possono avere un impatto significativo sulle attività lavorative e sulla salute dei lavoratori, con conseguente aumento del rischio di infortuni sul lavoro. La normativa vigente prevede la tutela del benessere del lavoratore e l’adozione di misure idonee.
Con l’arrivo della stagione estiva sono sempre più frequenti le ondate di calore e le temperature eccessive hanno un impatto significativo anche sulle attività lavorative, in special modo quelle svolte all’aperto, come l’edilizia civile o stradale, le attività agricole e florovivaistiche ovvero quelle marittime e balneari. Particolare attenzione meritano anche le attività effettuate in ambienti chiusi, prive di adeguati sistemi di ventilazione o raffreddamento. L’aumento della temperatura media può avere un impatto significativo sui luoghi di lavoro e aumenta il rischio di infortuni sul lavoro.
Si definisce “stress termico” la condizione microclimatica in cui entrano in funzione i meccanismi di autoregolazione per mantenere l’equilibrio termico del corpo, che si verifica quando le temperature superano i 35°C e il tasso elevato di umidità può aumentare i rischi per la salute sul lavoro. Il rischio da stress termico è legato al concetto di microclima ossia uno degli agenti di rischio fisico negli ambienti di lavoro, trattato nel Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008.
Secondo il Testo Unico per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, gli ambienti in cui i lavoratori svolgono attività devono presentare condizioni microclimatiche ottimali; nei casi in cui ciò non sia tecnicamente possibile, è compito del datore di lavoro provvedere all’individuazione di adeguate misure di protezione. Ricordiamo, infatti, che il datore di lavoro è obbligato a tutelare la salute e l’integrità fisica e morale del lavoratore (art. 2087 c.c.) e le aziende interessate dal rischio da calore devono effettuare una specifica valutazione del rischio. L’identificazione dei pericoli implica la conoscenza dei rischi legati al caldo, delle patologie da calore, dovute agli effetti di alte temperature ed elevata umidità, dei rischi legati all’esposizione al sole, delle esigenze lavorative, degli indumenti di lavoro, dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei fattori di rischio individuali.
Anche le istituzioni intervengono per affrontare il caldo intenso sul posto di lavoro (ad esempio, la Regione Lazio, con ordinanza pubblicata sul BURL lo sorso 20.06.2024, ha deciso di vietare le attività lavorative all’aperto dalle ore 12:30 alle 16:00, con efficacia immediata fino al 31.08.2024, nei giorni in cui il rischio di esposizione al sole con attività fisica intensa è segnalato come “alto”).
È utile ricordare che l’Inail con il progetto Worklimate ha reso disponibili le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo sul sito www.worklimate.it, basate sul modello meteorologico MOLOCH, che mostrano la previsione del rischio da calore fino a tre giorni, per quattro momenti della giornata corrispondenti alle ore 8, 12, 16 e 20, in relazione ad un lavoratore sano (senza condizioni individuali di suscettibilità termiche), non acclimatato al caldo, esposto al sole o all’ombra e impegnato in un’attività fisica intensa o moderata all’aperto. Il servizio risulta particolarmente utile anche nell’individuazione delle caratteristiche che definiscono l’attività fisica moderata o intensa.
Dal decalogo finanziato dall’Inail nel 2019 possiamo inoltre trarre alcuni consigli utili:
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 13.07.2023, n. 5056, ha richiamato l’attenzione del personale ispettivo sui profili di tutela dei lavoratori per i rischi legati ai danni da calore, sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in occasione dell’attività di informazione e prevenzione. Come sottolineato dall’INL, l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico, attraverso la combinazione di più fattori:
Alcune indicazioni utili per i lavoratori:
Tra le soluzioni finalizzate a limitare l’impatto che gli eventi meteo hanno sull’attività lavorativa è prevista anche la possibilità di ricorrere a misure di integrazione salariale. L’intervento è riconoscibile anche nelle circostanze in cui il datore di lavoro, su impulso del responsabile della sicurezza dell’azienda, decida di sospendere o ridurre le lavorazioni in corso al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Le indicazioni per i casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa conseguenti alle temperature elevate e il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” sono contenute nel messaggio Inps 20.07.2023, n. 2729.
È utile precisare, infine, che anche temperature inferiori a 35°C possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario, qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura “percepita”, che è più elevata di quella reale.