Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
20 Novembre 2023
Con la mancata compensazione o cessione del credito entro il 31.12.2025 viene meno la facoltà di beneficiare dell'agevolazione, restando preclusa ogni possibilità di rimborso.
Con la risposta all’interpello 13.11.2023, n. 460 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile compensare il credito d’imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere di cui al D.L. 152/2021 con un debito Iva non sussistente, al fine di aggirare il termine previsto per l’utilizzo del beneficio. In particolare, in caso di mancata compensazione o cessione del credito d’imposta entro il 31.12.2025, la facoltà di beneficiare dell’agevolazione viene meno, restando preclusa ogni possibilità di rimborso.
Il caso è quello di una società che, con l’intento di eseguire presso la propria struttura ricettiva/residence alcuni lavori volti a incrementarne l’efficienza energetica, ha inteso beneficiare delle agevolazioni fiscali riconosciute dal D.L. 152/2021 convertito inviando apposita istanza al Ministero del Turismo. A seguito del decreto di concessione del beneficio, la società è risultata assegnataria di un contributo a fondo perduto e di un credito d’imposta. La stessa riferisce di aver interpellato il Ministero in merito alle modalità di cessione del credito d’imposta e, al contempo, di avere difficoltà a utilizzare il medesimo in compensazione entro il termine del 31.12.2025 “considerando i tributi compensabili e dovuti dalla stessa all’erario”.
A fronte di tale situazione, l’istante chiede all’Amministrazione Finanziaria se sia possibile utilizzare il credito d’imposta in compensazione con un debito Iva non effettivamente dovuto nel corso dell’esercizio 2025, salvo chiedere successivamente il rimborso della stessa.
Intervenendo sulla questione, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato, in primo luogo, le disposizioni di cui al D.L. 152/2021 convertito, il quale prevede il riconoscimento, ai soggetti che operano nel settore turistico/ricettivo, di un credito d’imposta e/o di un contributo a fondo perduto commisurato alle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche, piscine termali e digitalizzazione.
Quanto alle modalità applicative, l’avviso del Ministero del Turismo, pubblicato il 23.12.2021, ha stabilito l’utilizzo in compensazione del credito di imposta entro e non oltre il 31.12.2025. In particolare, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, “a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all’art. 34, c. 1 L. 23.12.2000, n. 388, e di cui all’art. 1, c. 53 L. 24.12.2007, n. 244”. Inoltre, il tax credit è cedibile, solo “per intero”, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
Il credito d’imposta è utilizzabile “entro e non oltre il 31.12.2025”, sicché, nell’ipotesi di non avvenuta compensazione o cessione del credito entro e non oltre il 31.12.2025, la facoltà di beneficiare dell’agevolazione viene meno, restando preclusa ogni possibilità di rimborso.
Con riferimento al caso di specie, per l’Amministrazione Finanziaria non è condivisibile la soluzione proposta dal contribuente, ossia compensare in F24 il credito agevolativo con un debito Iva artatamente indicato nel modello di pagamento, in quanto il debito d’imposta da riportare in compensazione non corrisponde al debito determinato in conformità alle disposizioni di cui all’art. 1 D.P.R. 100/1998.
Tale espediente, sottolinea l’Agenzia, avrebbe il solo fine di maturare in sede di dichiarazione annuale una “eccedenza” a credito di Iva da chiedere a rimborso, eludendo, con la “invenzione” di un debito Iva non sussistente, i limiti di utilizzo del credito d’imposta, mutandone “arbitrariamente” la natura da agevolazione a eccedenza Iva. Pertanto, se la società intende utilizzare il “tax credit” dovrà rispettare i termini fissati al 31.12.2025.