Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
13 Luglio 2023
Tra gli operatori si discute sulla necessità, per i soggetti che hanno beneficiato degli incentivi, di riepilogare gli importi maturati nei righi RS401 e RS402 del mod. Redditi 2023, nonché nei righi IS201 e IS202 del modello Irap.
Al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale, anche per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, il legislatore è intervenuto a più riprese, a partire dall’art. 15 D.L. 27.01.2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 25/2022, rubricato “Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore” (primo trimestre 2022) e successive modificazioni e integrazioni.
L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della risposta all’interpello 7.02.2023, n. 193 (quesito n. 2), ha affrontato la tematica proposta senza tuttavia dirimere in modo compiuto le perplessità avanzate dall’istante. La società interpellante chiedeva se la disciplina agevolativa dettata dall’art. 4 D.L. 1.03.2022, n. 17, rientrasse nella nozione di aiuto di Stato, e, in caso affermativo se sussistessero limitazioni quantitative alla fruizione del credito d’imposta alla luce della Comunicazione della Commissione 2022/C426/01.
I tecnici della Direzione Centrale Grandi Contribuenti hanno fornito una risposta interlocutoria osservando come la mancanza nella formulazione della norma di riferimenti espliciti alla fattispecie agevolativa di cui all’art. 4 D.L. 17/2022, della disciplina contenuta nel “Quadro Temporaneo di crisi” o di altre discipline in materia di “aiuti di Stato non costituisce presupposto giuridico per una sua definitiva qualificazione come “misura generale”, non soggetta di conseguenza, alla normativa europea in materia di aiuti di Stato”.
La circostanza che i tax credit non siano sottoposti esplicitamente alle limitazioni previste per gli aiuti di Stato non determina ipso facto, secondo la risposta ministeriale, l’esclusione dall’ambito applicativo della disciplina comunitaria sul monitoraggio degli incentivi ex art. 4 D.L. 17/2022.
Tenuto conto che l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello citata, non ha escluso la natura di aiuto di Stato del credito energia, ci si chiede se i soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta 2022 di tax credit luce e gas dovranno, comunque, riepilogare gli importi nei righi RS401 ed RS402 del mod. Redditi 2023, nonché nei righi IS201 e IS202 del modello IRAP.
In via interpretativa secondo alcuni autori – e stante l’assenza all’interno della tabella riepilogativa degli “Aiuti di Stato”, contenuta nelle istruzioni ministeriali alla compilazione del modello Redditi 2023, di un apposito codice dedicato agli incentivi per l’energia elettrica e il gas naturale ex art. 4 D.L. 17/2022 – gli importi a credito maturati non andrebbero esposti nel mod. Redditi 2023, prospetto “Aiuti di Stato” (righi RS401 e RS402) e di conseguenza neanche nel modello Irap (righi IS201, e IS202).
Secondo una diversa lettura, di tipo prudenziale, che tiene conto delle valutazioni dubitative avanzate nell’intervento di prassi richiamato che non esclude limitazioni alla natura di “aiuto di Stato” per i tax credit destinati al consumo di luce e gas, si potrebbe pervenire a una soluzione differente.
Difatti, l’assenza del codice espressamente riferito agli incentivi ex art. 4 D.L. 17/2022, non rappresenta, a nostro avviso, causa ostativa all’inserimento dell’importo maturato a titolo di tax credit energia, nel rigo RS401 del mod. Redditi 2023, avendo il contribuente comunque la possibilità di abbinare ai bonus energetici, il codice 999 (di tipo residuale), espressamente riservato agli “Altri aiuti di Stato” o aiuti de minimis diversi da quelli sopra elencati.