Finanza e banche
11 Settembre 2024
Al superamento della soglia di giacenza media di 51.645,69 euro per oltre 7 giorni, il trasferimento di somme in valuta estera di un soggetto residente in Italia da un conto corrente a un altro è considerato realizzativo ai fini fiscali (interpello 904-475/2024 DRE Lombardia).
Nel caso in esame, un contribuente, che aveva trasferito la residenza fiscale in Italia, provvedeva a trasferire alcune somme in valuta estera da un proprio conto corrente (avente una giacenza media superiore alla soglia di 51.645,69 euro per oltre 7 giorni) a un altro, sempre a lui intestato, presso un’altra banca. In questo contesto l’Agenzia delle Entrate assimilava l’operazione di giroconto a “prelievo” suscettibile di generare plusvalenze sui cambi (e, come tale, da sottoporre a tassazione).
L’orientamento dell’Ufficio si basa sull’interpretazione dell’art. 67, c. 1, lett. c-ter) del Tuir, che considera plusvalente ogni “prelievo” di valuta estera, a condizione che la giacenza media del conto corrente superi la soglia di 51.645,69 euro per un periodo di almeno 7 giorni lavorativi continui. La presunzione che tratta il prelievo come un evento fiscalmente suscettibile di generare plusvalenze ha una finalità antielusiva (si veda la circolare del MEF del 24.06.1998, n. 165) e mira a prevenire il rischio che il contribuente, una volta prelevate le somme in valuta estera dal conto, possa cederle occultamente (ossia “in nero”), realizzando plusvalenze non tracciabili.
In particolare, secondo l’Agenzia delle Entrate:
– l’art. 67, c. 1, lett. c-ter) del Tuir avrebbe introdotto una presunzione assoluta (non suscettibile di prova contraria), secondo la quale ogni prelievo è considerato un evento suscettibile di generare plusvalenze sulle differenze di cambio;
– nel concetto di “prelievo” rientrerebbe anche il giroconto;
– la determinazione delle plusvalenze (minusvalenze) realizzate per effetto di tutti i prelievi posti in essere nel medesimo periodo d’imposta dovrebbe essere effettuata analiticamente e distintamente, per ciascuno conto (risposta all’interpello 7.02.2023, n. 204).
L’orientamento della DRE (basata sull’interpretazione dell’art. 67, c. 1, lett. c-ter) Tuir quale presunzione assoluta) non convince pienamente. In tal senso, infatti, si consideri che:
– in caso di giroconto, la necessità di assimilare il prelievo ad un evento realizzativo non sussiste in quanto, in questo caso, la valuta estera resta all’interno del sistema bancario (coerentemente con quanto sopra, nella risposta all’interpello 397/2022, relativa alle criptovalute, la stessa Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il trasferimento delle cripto da un wallet all’altro del medesimo contribuente non equivale a un evento fiscalmente realizzativo);
– l’operazione di giroconto non è in grado di determinare alcun salto d’imposta, poiché l’eventuale tassazione viene soltanto posticipata al momento del materiale prelievo delle valute dal conto.
In considerazione di quanto sopra è auspicabile che l’Agenzia delle Entrate possa riconsiderare la propria posizione, trattando i giroconti di valute estere come eventi fiscalmente neutrali.