Imposte dirette

18 Giugno 2024

Tassazione dell’indennità per perdita di redditi di lavoro autonomo

Trattamento della maternità delle lavoratrici autonome e forfetarie. L'indennità corrisposta al lavoratore quale indennizzo per la perdita di redditi di lavoro ha una valenza sostitutiva del reddito non conseguito.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risposta a interpello 6.06.2024, n. 130 per chiarire che qualora l’indennizzo percepito da un determinato soggetto vada a compensare, in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerare dirette a sostituire un reddito non conseguito, con la conseguente applicazione dell’art. 6 D.P.R. 917/1986. Nel caso oggetto dell’interpello l’indennità risarcitoria corrisposta è qualificabile quale risarcimento del danno consistente nella perdita di redditi di lavoro dipendente e come tale assume valenza sostitutiva del reddito non conseguito ai sensi del citato art. 6 del Tuir.

L’interpello 130/2024 fornisce l’occasione per riprendere un tema ricorrente e non sempre del tutto chiaro agli operatori: le modalità di tassazione delle indennità che pressoché tutte le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi erogano a copertura della maternità delle lavoratrici iscritte. In particolare:

  • alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, alle imprenditrici agricole a titolo principale, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, è corrisposta una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell’art. 68 D.Lgs. 151/2001;
  • alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di è corrisposta un’indennità di maternità per i 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi;
  • alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata,tenute al versamento della contribuzione aggiuntiva dello 0,72%, hanno diritto a un’indennità di maternità per il periodo corrispondente ai 2 mesi antecedenti la data del parto ed ai 3 mesi successivi alla data stessa.

Uno dei dubbi che spesso ci si pone è il regime fiscale e previdenziale a cui assoggettare le somme corrisposte alla lavoratrice autonoma (o, se caso, al lavoratore padre). Per rispondere alla domanda è necessario chiarire la natura dell’indennità che, per le lavoratrici dipendenti e per le collaboratrici coordinate e continuative è riconducibile al reddito di lavoro subordinato. In ciò soccorre l’art. 6 del Tuir che classifica i redditi nelle seguenti categorie:

  • redditi fondiari;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi di lavoro autonomo;
  • redditi di impresa;
  • redditi diversi.

Per quanto qui interessa, l’art. 6, c. 2 dispone che “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.

Indubbiamente le indennità di maternità sopra elencate sono un sostitutivo o un’integrazione del reddito che la lavoratrice autonoma probabilmente perde a seguito dell’evento, anche se non sempre viene richiesta l’effettiva astensione dall’attività lavorativa. Pertanto, per il dettato dell’art. 6 del Tuir, l’importo percepito è soggetto alla stessa tassazione cui sarebbe stato assoggettato il reddito che ha sostituito e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi nel quadro corrispondente a tale reddito.

Una particolare attenzione richiede la gestione dell’indennità corrisposta ad una lavoratrice che fruisce del regime forfetario. In tal caso l’indennità sarà inserita in dichiarazione dei redditi nel quadro LM sommata agli altri compensi lordi dell’esercizio.

A tale somma sarà applicato il coefficiente di redditività previsto per la categoria in cui rientra la lavoratrice con il conseguente assoggettamento all’imposta sostitutiva del 15% (o del 5%) con una particolare avvertenza: pur essendo considerata nella dichiarazione dei redditi come se fosse un ricavo o un compenso in forza del valore sostitutivo che ad essa conferisce l’art. 6 del Tuir, l’indennità di maternità non rientra nella verifica del limite di ricavi o compensi che potrebbe far perdere al contribuente il diritto al regime forfetario, in quanto è classificata come “indennità sostituiva” e non come ricavo o compenso.
L’ente che ha corrisposto l’indennità quasi certamente l’ha assoggetta a ritenuta d’acconto, pertanto la percettrice, se lavoratrice autonoma in regime forfetario non soggetta a ritenuta, dovrà indicarne l’importo in dichiarazione al rigo LM41 per poterlo recuperare.

Infine, l’assimilazione dell’indennità alla natura del reddito sostituito porta con sé l’obbligo contributivo che sarà, pertanto, applicato all’intero importo derivante dalla somma di ricavi, compensi e indennità secondo le regole proprie del regime in cui è inquadrato il contribuente.

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