Imposte dirette
22 Novembre 2024
L’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso del corrispettivo percepito nel 2024 per la costituzione del diritto di superficie (contratto stipulato nel 2023) e le regole di tassazione, così come modificate dalla legge di Bilancio 2024.
Prima delle modifiche intervenute con la legge di Bilancio 2024, la circolare 20.04.2018, n. 6/E aveva precisato che, stante la formulazione generica dell’art. 9, c. 5 del Tuir, l’equiparazione effettuata dalla norma deve operare ogni volta in cui si configuri la costituzione o la cessione, a titolo oneroso, di diritti reali di godimento e, nel caso specifico, del diritto di superficie.
Di conseguenza, alla costituzione e alla cessione di diritti reali di superficie deve essere comunque applicata la normativa prevista per le cessioni a titolo oneroso e, in particolare, quella contenuta negli artt. 67 e 68 del Tuir. In altri termini, in base alle disposizioni vigenti al 31.12.2023, ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. b), la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo:
– avrebbe generato una plusvalenza tassabile se il terreno fosse stato posseduto da meno di 5 anni, determinata ai sensi del successivo art. 68;
– non avrebbe generato alcuna plusvalenza se il terreno fosse stato posseduto da più di 5 anni o, in ogni caso, se fosse stato acquisito per successione.