Accertamento, riscossione e contenzioso
03 Gennaio 2023
Sembrano casi che possono capitare raramente ma non è così, specie in ambito di procedimenti per reati ambientali e gestione e trasporto di rifiuti: il problema è che nel Tuir non si trova nulla. Proviamo a spiegarlo in maniera semplice.
Al di là dei casi di corruzione, usura, appropriazione indebita di somme da parte di un professionista, casi che capitano occasionalmente sulla scrivania, non è, invece, raro il caso di proventi illeciti derivanti da reati ambientali, caso che tento sommariamente di illustrare con parole semplici.
L’art. 452-quaterdecies c.p. prevede che chiunque ceda, riceva, trasporti, esporti, importi o gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da 1 a 6 anni.
L’impresa autorizzata alla raccolta ed allo smaltimento di rifiuti evidentemente trae un illecito profitto nello smaltire rifiuti “pericolosi” classificandoli come “non pericolosi”; il problema è che nelle inchieste su tali traffici vengono coinvolte non solo le imprese che raccolgono e smaltiscono i rifiuti, ma anche quelle che hanno effettuato il trasporto e la posizione di queste ultime andrebbe attentamente valutata, nel senso che il trasportatore si limita ad effettuare il trasporto, senza entrare nel merito di analisi o di quanto contenuto nel formulario dei rifiuti; poi nelle inchieste di questo tipo i sospettati sono troppi e quindi si rinviano a giudizio tutti, nessuno escluso.
Sulla scrivania mi è quindi “piovuto” il caso di un autotrasportatore, autorizzato al trasporto di rifiuti, coinvolto in un’inchiesta per traffico di rifiuti, rinviato a giudizio per concorso in tale traffico, al quale è stato notificato un invito al contraddittorio dall’Agenzia delle Entrate, poiché a norma dell’art. 14 L. 24.12.1993, n. 537, l’Autorità Giudiziaria deve informare l’Agenzia delle Entrate circa il procedimento in atto; i redditi derivanti dall’attività illecita vengono ricompresi in una delle categorie di cui all’art. 6 del Tuir, quindi, nel caso del mio autotrasportatore, nel reddito d’impresa, sennonché la predetta Legge stabilisce che non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o prestazioni di servizi direttamente utilizzati per l’attività illecita.
L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, chiesto di conoscere e documentare l’ammontare dei trasporti effettuati nei confronti della ditta che smaltiva i rifiuti, ha determinato la percentuale di tali trasporti sul totale del fatturato ed ha applicato ai costi sostenuti (costi per la produzione) tale percentuale, risultando così i costi inferiori a quelli dichiarati e recuperando le imposte dovute, oltre alle sanzioni (circolare 26.09.2005, n. 42).
Sempre l’art. 14 L. 537/1993, prevede che si ha diritto al rimborso delle maggiori imposte versate e degli interessi nel caso in cui intervenga:
Analizzando i documenti degli inquirenti abbiamo rilevato che il mio autotrasportatore è coinvolto nel procedimento unicamente (e secondo noi ingiustamente, per quanto prima indicato) in 5 casi di trasporto, sicché la percentuale di indeducibilità dei costi determinata dall’Agenzia delle Entrate va rideterminata in funzione del fatturato di tali 5 trasporti e non sulla totalità dei trasporti effettuati nei confronti dell’impresa incaricata dello smaltimento. Poi confidiamo che nel giro di qualche anno intervenga una sentenza di assoluzione.