Imposte dirette
26 Settembre 2024
Piena rilevanza impositiva dell'indennità di recesso corrisposta a un professionista, nonostante la doglianza di quest’ultimo in ordine all’inclusione nella somma di una componente di natura patrimoniale fiscalmente irrilevante.
La Cassazione, con la sentenza 19.09.2024, n. 25191, ha stabilito la piena rilevanza impositiva di un’indennità di recesso corrisposta a un professionista, nonostante la doglianza di quest’ultimo in ordine all’inclusione nella somma di una rilevante componente di natura patrimoniale, fiscalmente irrilevante, costituita dalla restituzione del conferimento iniziale effettuato dal professionista al momento dell’ingresso nell’associazione e in ordine all’irrilevanza della parte di utili già tassati per trasparenza in virtù delle dinamiche impositive previste dall’art. 5 del Tuir e sempre inclusi nella predetta somma.
In ordine ai fondamenti causali alla base della ritenuta piena rilevanza fiscale dell’indennità di recesso, secondo il giudice dell’appello, “nel caso di specie non può trovare applicazione l’art. 20-bis del Tuir in quanto esso riguarda i redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione;, per cui essendo, a norma dell’art. 5, c. 3, lett. c), del medesimo decreto, le associazioni professionali equiparate alle società semplici, i cui redditi, imputati per trasparenza non possono essere qualificati come “di impresa”, tale prescrizione normativa di coordinamento impositivo dei redditi liquidatori non si rende applicabile alla fattispecie in causa”.