Imposte dirette

10 Gennaio 2025

Tassazione delle criptovalute nella legge di Bilancio 2025

La legge di Bilancio 2025 rivede la tassazione delle cripto-attività: innalzamento dell’imposta sostitutiva al 33% dal 2026, eliminazione della soglia di non imponibilità di 2.000 euro e rivalutazione onerosa dei valori fiscali.

A partire dal 1.01.2026 le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività saranno soggetti a un’imposizione fiscale più elevata: l’imposta sostitutiva a essi applicata passerà infatti dal 2026 al 33%. L’anno in corso si configura quindi come un periodo transitorio che, vedendo la permanenza della stessa aliquota fissata in precedenza, vale a dire il 26%, consente ai detentori di cripto-attività di approntare opportune strategie in vista dell’innalzamento della pressione fiscale.

Con decorrenza dal 1.01.2025 è invece già prevista l’eliminazione della soglia di esenzione dei 2.000 euro; quindi, mentre fino al 31.01.2024 i redditi diversi, derivanti dall’attività in cripto, non erano imponibili se si attestavano al di sotto di tale soglia, a partire dal 2025 la realizzazione di una plusvalenza, di qualunque importo essa sia, sconta l’imposta sostitutiva.

La legge di Bilancio prevede anche una nuova modalità di determinazione delle plusvalenze derivanti dall’alienazione delle criptovalute. In precedenza, le plusvalenze potevano essere calcolate solo come differenza tra il valore complessivo delle cripto-attività cedute nel corso dell’anno, valorizzate al cambio del giorno di cessione, e il valore complessivo di acquisto delle stesse attività, determinato con il metodo LIFO (Last In First Out).

Ora, invece, è stata introdotta la possibilità per il contribuente di assumere, ai fini del calcolo delle plusvalenze imponibili, il valore delle cripto-attività al 1.01.2025, al posto del valore di acquisto. La modalità alternativa introdotta implica una rivalutazione fiscale delle cripto-attività al 1.01.2025; rivalutazione “onerosa” in quanto richiede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 18%, da corrispondere entro il 30.11.2025, in una o più rate, fino a un massimo di 3.

Tuttavia la rivalutazione, ancorché onerosa, può rivelarsi conveniente per quei soggetti che possiedono un asset di criptovalute che, in periodi di trend al rialzo, si è apprezzato rispetto ai valori di acquisto originari: infatti, prendendo come riferimento per il calcolo della plusvalenza, non il costo di acquisto, ma il maggior valore che le cripto-attività assumono al 1.01 è possibile influire positivamente sulla base imponibile e ridurre quindi il carico fiscale sui redditi derivanti dalla loro alienazione.

La misura può essere inoltre particolarmente utile per i contribuenti per i quali è impossibile o difficoltosa la determinazione del valore di acquisto della cripto-attività per mancanza di elementi certi e precisi; in questo caso, infatti, la normativa fiscale prevede che il valore di acquisto debba essere assunto pari a zero, con la conseguenza che i proventi derivanti dall’alienazione delle cripto-attività costituiscono plusvalenza per il loro intero ammontare.

La possibilità di prendere come base di riferimento i valori al 1.01.2025 può scongiurare il pericolo di dover considerare pari a zero il costo di acquisto e di incorrere in un’elevata imposizione fiscale. La rivalutazione può rivelarsi opportuna anche per quegli investitori che detengono un portafoglio di cripto-attività di lungo corso, in relazione al quale è altamente probabile la presenza di plusvalenze latenti. In conclusione, la reale convenienza di percorrere la via della rivalutazione dipende dal prezzo di acquisto originario: più è basso rispetto ai valori attuali e più risulta vantaggiosa.

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