Imposte dirette
21 Novembre 2023
Il disegno di legge di Bilancio 2024 penalizza gli immobili sui quali sono stati realizzati interventi che hanno attribuito il diritto alla detrazione del 110% nella forma della cessione del credito o dello sconto in fattura.
In via preliminare può essere opportuno ricordare che, in base alla normativa attuale, ai fini Irpef (ex art. 67, c. 1, lett. b) del tuir):
In questo contesto, la legge di Bilancio 2024 (in corso di approvazione) interviene direttamente sul Testo Unico delle Imposte sui redditi, prevedendo una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare. In particolare, mediante l’inserimento della nuova lett. b-bis) all’art. 67, c. 1 del Tuir, è previsto che, a partire dal 1.01.2024 in caso di intervento di superbonus su un immobile e successiva cessione di quest’ultimo entro 10 anni dalla conclusione dei lavori, la relativa plusvalenza sarà classificata tra i “redditi diversi” ai fini Irpef.
La nuova disposizione è applicabile anche nel caso in cui i lavori dovessero essere stati eseguiti da soggetti diversi dal proprietario, ovvero da un soggetto avente diritto all’agevolazione del superbonus.
Viceversa, decorso questo periodo, torneranno a essere applicati i criteri ordinari (pertanto, in questo caso, sarà così possibile considerare in diminuzione i costi relativi agli interventi agevolati anche se il proprietario o il detentore dovesse avere beneficiato della cessione del credito o dello sconto in fattura).
Da questa nuova normativa sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione ovvero, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione dovesse essere decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.
Inoltre, modificando l’art. 68, c. 1 del Tuir, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene sul quale sono stati effettuati interventi con il superbonus (e quindi della determinazione della base imponibile in caso di cessione degli immobili), è stabilito che:
ESEMPIO
Immobile oggetto dei lavori agevolati acquistato nell’anno 2018 a un corrispettivo pari a 150.000 euro. Il proprietario nell’anno 2022 ha fruito del superbonus nella forma dello sconto in fattura praticato dall’impresa esecutrice dei lavori. L’importo dello sconto ammonta a 80.000 euro. Si consideri ancora che nel mese di gennaio dell’anno 2024 l’immobile viene venduto a un corrispettivo pari a 280.000 euro.
In questo caso:
Infine, per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione (come sopra determinato) deve essere rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Dal quadro normativo sopra illustrato è possibile concludere che:
Come già accennato, le nuove disposizioni saranno applicabili alle cessioni poste in essere a partire dal 1.01.2024.