Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
13 Febbraio 2024
La ritardata interconnessione di un bene strumentale 4.0 in leasing determina uno slittamento in avanti del momento della fruizione con allungamento temporale della deducibilità dell’iper-ammortamento rispetto alla durata civilistica.
Alle imprese che effettuato investimenti in beni strumentali nuovi con caratteristiche 4.0 è riconosciuta un’agevolazione nata, con l’art. 1, c. 9 e ss. L. 11.12.2016, n. 232, sotto forma di maggiorazione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing e sostituita poi dall’art. 1, cc. 184-187, L. 27.12.2019, n. 160 con un credito di imposta.
In merito all’effettuazione degli investimenti, l’imputazione al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza di cui all’art. 109, cc. 1 e 2 del Tuir. Per le acquisizioni di beni con contratti di leasing rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Se il contratto di leasing prevede la clausola di prova a favore del locatario, diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario.
È solo però con l’entrata in funzione del bene e la successiva interconnessione che si creano i presupposti per l’utilizzo in modalità 4.0.
La “ritardata” interconnessione del bene al sistema aziendale non comporta il venir meno dell’agevolazione, ma determina lo slittamento in avanti del dies a quo per la fruizione del maggior beneficio, con conseguente slittamento anche del termine finale di fruizione (Circ. Ag. Entrate 30.03.2017, n. 4/E, par. 6.4.1).
La circolare dell’Agenzia delle Entrate 23.07.2021, n. 9/E, in tema di “Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi”, ha chiarito che, in caso di ritardo nell’interconnessione, l’agevolazione non viene meno, sempreché le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina 4.0 siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l’intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce dell’agevolazione in esame. Il ritardo deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente (Ag. Entrate, interpello 8.06.2021, n. 394).
Con la circolare n. 9/E/2021 l’Agenzia delle Entrate aveva specificato che, nel caso in cui l’impresa decida di avvalersi del credito di imposta “in misura ridotta” a seguito dell’entrata in funzione del bene, l’ammontare del credito d’imposta “in misura piena” successivamente fruibile dall’anno di interconnessione doveva essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore, al netto del credito di imposta già fruito, doveva essere poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.
Nell’interpello 8.02.2024, n. 34 la società Alfa chiede chiarimenti relativamente all’arco temporale su cui debba procedere a ripartire l’agevolazione riferita alla stipula di un contratto di leasing finanziario nel 2018 su impianti e macchinari (Iper ammortamento), entrati in funzione nel 2019 (a seguito di collaudo effettuato nello stesso periodo di imposta) e interconnessi nel 2022. La società aveva iniziato a recuperare l’agevolazione ordinaria con il super ammortamento.
L’Agenzia delle Entrate riferisce che, anche in questo caso, le quote di iper ammortamento in funzione dello slittamento sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto alla durata civilistica del leasing e dovranno replicare l’originario piano di deduzione fiscale dei canoni, definito al momento di realizzo dell’investimento, ai sensi dall’art. 102, c. 7 del Tuir (tenuto conto dei chiarimenti forniti con la circolare 29.05.2013, n. 17/E).