Società e contratti

23 Marzo 2024

Tabaccherie, apertura di una rivendita ordinaria

Nella rivendita ordinaria rientra la normale tabaccheria accessibile al pubblico, che espone il numero della concessione sull'apposita insegna a "T".

Apertura di una rivendita ordinaria – Per istituire una rivendita ordinaria di tabacchi lavorati devono sussistere le seguenti condizioni minime in relazione al locale proposto.
Distanza dalla più vicina rivendita:

  • 300 metri nei Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
  • 250 metri nei Comuni con popolazione da 30.001 fino a 100.000 abitanti;
  • 200 metri nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

La misurazione della distanza intercorrente tra il locale proposto per la nuova istituzione e la rivendita più vicina deve essere effettuata seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni (Codice della strada).

Rapporto tra numero rivendite/popolazione: non è consentita l’istituzione di una nuova rivendita qualora nei Comuni interessati sia stato già raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, salvo che nei Comuni con popolazione inferiore a 1.500 abitanti che ne siano sprovvisti, qualora sussista un effettivo e concreto interesse del servizio e la rivendita ordinaria più vicina già in esercizio in altro Comune risulti distante oltre 600 metri.

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