Fisco

03 Agosto 2023

Svizzera fuori dall'ultima Black list

Arriva in Gazzetta Ufficiale il decreto MEF del 20.07.2023 che sancisce l’uscita della Svizzera dalla Black list relativa alla residenza delle persone fisiche. Tale uscita ha, però, efficacia dal 1.01.2024.

Il 20.04.2023 i rappresentanti di Italia e Svizzera hanno firmato una dichiarazione politica propedeutica a una modifica del D.M. 4.05.1999, che menziona la Svizzera tra i Paesi a fiscalità privilegiata, e al raggiungimento di un accordo definitivo in merito alla disciplina del telelavoro.

Tali intenti sono stati poi trasposti nella L. 13.06.2023, n. 83 in vigore dal 1.07.2023. In particolare, l’art. 12, c. 3 della legge, affidava a un decreto del MEF da emanare entro 30 giorni, il compito di eliminare la Svizzera dalla Black list.

La fuoriuscita della Svizzera dalla Black list, che si è determinata a seguito dell’emanazione del suddetto decreto ministeriale (D.M. Economia 20.07.2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28.07.2023), avrà efficacia dal 1.01.2024. La norma primaria precisa che “Restano ferme tutte le disposizioni dell’ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità a tali disposizioni”.

Facciamo un passo indietro. Anzitutto l’Italia ha nel tempo stilato, modificato e cancellato diverse Black list fiscali: quella per l’indeducibilità dei costi rinata nel 2023, quella per le CFC e infine quella, tuttora vigente, per la presunzione di residenza delle persone fisiche.

La Svizzera era ancora presente nella Black list residenza, con effetto sulle persone fisiche.

Come è noto, secondo le ordinarie regole sull’onere della prova, il Fisco può dimostrare che la residenza fiscale estera di una persona fisica sia fittizia nei casi previsti dall’art. 2 del Tuir, ossia quando la residenza o il domicilio o anche la residenza anagrafica si trovano in Italia.

L’art. 2, c. 2-bis del Tuir e il D.M. 4.05.1999 hanno, però, introdotto l’inversione dell’onere della prova per i cittadini italiani che si dichiarano residenti in talune giurisdizioni non collaborative. Questi cittadini si trovano, quindi, a dover sostenere la prova, in molti casi diabolica, della residenza estera anche nei casi più evidenti.

Tra i Paesi inseriti in questa Black list figura fin dal 1999 la Svizzera a motivo della storica riservatezza della Confederazione elvetica e delle sue banche.

Ciò significa che per un italiano trasferito in Svizzera non è sufficiente certificare il trasferimento di residenza fiscale in Svizzera; egli deve essere in grado di dimostrare, a richiesta del Fisco italiano, tutti i presupposti giuridici e di fatto a fondamento della residenza svizzera.

L’inserimento della Svizzera nella Black list ha comportato anche il raddoppio delle sanzioni per le violazioni relative al quadro RW e dei termini di accertamento. Inoltre, tale inserimento non giova alla reputazione del Paese nonostante la Svizzera respinga da tempo i capitali di incerta provenienza.

Infatti, la Svizzera ha abolito il segreto bancario fin dal 2016 e ottempera con efficacia ed efficienza agli accordi di compliance internazionale, sicché la presenza svizzera nella Black list persone fisiche è dai più ricondotta a motivi politici più che tecnici.

Il recente decreto ripristina le regole generali in materia di accertamento e sanzioni, cancellando la Svizzera dall’ultima Black list.

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