Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
25 Luglio 2022
Nel caso in cui si siano già effettuate cessioni a terzi sulla base dei primi stati di avanzamento dei lavori (SAL) si corre infatti il rischio di vedersi revocare anche il beneficio fiscale.
Che cosa possono fare i proprietari dell’immobile sul quale sono in corso i lavori agevolati con il superbonus? Quali contromisure si possono prendere e come si può evitare che alla situazione di incaglio dell’impresa esecutrice e al conseguente blocco dei lavori, non consegua anche la revoca dei crediti già oggetto di cessione o sconto in fattura, oltre alle conseguenti sanzioni fiscali? Tutti interrogativi che da giorni stanno generando ansia a molti proprietari e amministratori di condominio.
La crisi finanziaria dell’impresa esecutrice coinvolge infatti direttamente anche loro.
Due sono le questioni che più agitano il sonno dei beneficiari di lavori in corso di esecuzione: la prima riguarda il fatto che il superbonus ha una precisa e definita scadenza temporale per cui se le opere non sono terminate è l’intero intervento che perde tutti i benefici fiscali, compresi quelli già percepiti in anticipo (SAL). La seconda riguarda, invece, proprio gli effetti della perdita dell’intero beneficio che ricadranno, interamente sui beneficiari che si troveranno non solo con un immobile sul quale i lavori si sono interrotti a un certo stadio di completamento ma anche a dovere restituire al Fisco, con tanto di gravose sanzioni e interessi, i crediti fiscali già scontati o ceduti.
Attenzione. Al momento della cessione alla banca, ad esempio, il beneficiario ha subito sicuramente una decurtazione a titolo di sconto del suo credito. Un 110, ad esempio, è stato pagato 98 o 99. Ma nel caso in cui si dovesse perdere il beneficio totale, causa mancato termine degli interventi, l’importo del credito fiscale da restituire al Fisco sarà di nuovo 110 con un ulteriore aggravio anche di natura finanziaria.
Quanto al regime sanzionatorio tutto dipenderà da come la revoca del beneficio fiscale verrà interpretata dall’Agenzia delle Entrate. Se la configurazione dovesse essere quella dei crediti inesistenti la sanzione potrebbe variare dal 100 al 200% del credito ceduto (al netto degli aspetti penalmente rilevanti).
Tornando alle possibili soluzioni praticabili la migliore sarebbe sostituire, se tecnicamente e giuridicamente possibile, l’impresa esecutrice dei lavori. Solo facendo ripartire il cantiere si potrebbe infatti avere la certezza di portare a compimento gli interventi agevolabili conseguendo, a titolo definitivo, il relativo beneficio fiscale.
Se ciò non fosse possibile i rischi che i proprietari si assumono sarebbero enormi. Se l’impresa esecutrice dei lavori passa da una situazione di difficoltà finanziaria a un vero e proprio default per la proprietà dell’immobile lo smacco può essere totale. Mancato completamento degli interventi programmati e perdita dei benefici fiscali con revoca di quelli già monetizzati a titolo provvisorio.