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18 Febbraio 2025

Superbonus: sconto in fattura salvo con pagamenti ai subappaltatori

Il divieto di cessione del credito e sconto in fattura non si applica se, entro il 30.03.2024, risultano lavori già effettuati e pagamenti effettuati a subappaltatori, anche in assenza di fattura diretta tra General Contractor e committente (Ag. Entrate, interpello n. 26/2025).

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 26/2025, ha fornito un chiarimento rilevante in merito all’applicazione dello sconto in fattura per gli interventi agevolati dal superbonus, nel caso in cui il General Contractor, pur avendo corrisposto ai subappaltatori parte degli importi dovuti per i lavori svolti, non abbia ancora emesso la relativa fattura nei confronti del committente entro il 30.03.2024.

L’istanza di interpello, posta all’Agenzia da un condominio, riguardava una delibera assembleare adottata l’8.10.2022 per autorizzare interventi finalizzati al superbonus, successivamente affidati a un General Contractor disponibile ad applicare lo sconto in fattura. Contestualmente, il condominio aveva presentato la CILAS il 25.11.2022, con successivi aggiornamenti legati al cambio di General Contractor e l’avvio effettivo dei lavori fissato al 6.11.2023.

Nel caso in esame, il condominio intendeva beneficiare della detrazione al 70% per le spese sostenute entro il 2024, sfruttando la possibilità di deroga prevista dal D.L. 11/2023. Tuttavia, è sorta la necessità di chiarire se, ai fini dell’applicazione dello sconto in fattura dopo l’entrata in vigore del D.L. 39/2024, fosse soddisfatta la condizione per cui “sia stata sostenuta una spesa documentata da fattura per lavori già effettuati” nel caso specifico in cui, entro il 30.03.2024, le fatture per i lavori effettuati fossero state emesse dagli appaltatori al General Contractor, ma non vi fosse una fattura diretta tra il General Contractor e il condominio.

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