ETS ed Enti non commerciali
05 Ottobre 2024
La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 188/2024 fornisce ulteriori dettagli sull'applicazione dell'art. 119, c. 10-bis D.L. 34/2020 e sulla gratuità delle cariche dei membri del Consiglio di amministrazione per gli Enti non profit.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione del superbonus per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS) con la risposta n. 188/2024.
Il caso esaminato riguarda un consorzio in forma di società cooperativa sociale, iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che intende acquisire la gestione di tre strutture sanitarie assistenziali attraverso un contratto di affitto o acquisto di ramo d’azienda. Il quesito posto all’Agenzia verte sulla possibilità di fruire del superbonus applicando le modalità di calcolo previste dall’art. 119, c. 10-bis del Decreto Rilancio.
L’Agenzia ha chiarito che l’applicazione del c. 10-bis per calcolare il più ampio limite di spesa ammesso alla detrazione, moltiplicandolo per il rapporto tra la superficie dell’immobile e la superficie media di un’unità abitativa, è soggetta a condizioni specifiche. In particolare, per gli immobili detenuti in comodato d’uso gratuito, il contratto deve essere stato registrato prima del 1.06.2021.