Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto

28 Gennaio 2021

Superbonus e lavori a cavallo d'anno

Come prepararsi agli adempimenti previsti per la cessione del credito.

L’art. 121, D.L. 34/2020 ha previsto, per gli interventi che danno diritto al c.d. superbonus del 110% e agli altri bonus edilizi tradizionali (purché si tratti di spese sostenute negli anni 2020 e 2021) la possibilità, in alternativa all’utilizzo diretto, di optare per un contributo anticipato dal fornitore sotto forma di “sconto in fattura” o per la cessione del credito a terzi. In caso di esercizio dell’opzione, la detrazione d’imposta si “trasforma” in credito d’imposta e passa nella titolarità del cessionario, sia in caso di opzione per lo “sconto in fattura”, sia in caso di cessione del credito.

L’opzione viene esercitata attraverso l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione (modello, istruzioni e specifiche tecniche sono state approvate con provvedimento del 12.10.2020, n. 326047). La scadenza del termine per l’invio è fissata al 16.03 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione. Ciò significa che, per le spese sostenute nell’anno 2020, la comunicazione deve essere trasmessa entro il prossimo 16.03.

La comunicazione di cessione del credito relativo alle rate residue di detrazione non fruite, deve invece essere trasmessa entro il 16.03 dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata.

I contribuenti che hanno intenzione di esercitare l’opzione si devono preparare con congruo anticipo, così da essere pronti all’adempimento ed evitare il rischio di perdere questa opportunità.

Ci si chiede, in particolare, come si debba procedere nel caso di lavori a cavallo di 2 anni (2020 e 2021) e quindi se effettuare un’unica comunicazione di cessione a lavori finiti, oppure se comunicare entro il 16.03.2021 la cessione del credito relativa alla detrazione connessa ai lavori pagati nel 2020 ed effettuare una seconda comunicazione, a lavori ultimati, in relazione alla detrazione di competenza dell’anno 2021. Sulla base del tenore letterale della norma e anche da quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nei vari documenti di prassi (in particolare nella circolare n. 24/E/2020), si ritiene preferibile la seconda soluzione. Infatti, il presupposto per il diritto alla detrazione è costituito dal sostenimento della spesa e quindi l’anno di competenza è strettamente collegato a tale requisito. In sostanza, le spese sono cedibili con lo stesso criterio con cui sono detraibili. Si ritiene, quindi, anche per non correre il rischio di perdere la possibilità dell’opzione per la cessione del credito, almeno relativamente alla prima rata dell’anno 2020, che la comunicazione entro il prossimo 16.03.2021 debba essere effettuata per le spese sostenute nell’anno 2020, sia che si riferiscano a lavori già ultimati, sia a lavori ancora in corso.

Considerato che per i lavori oggetto di superbonus 110% occorrono tutta una serie di adempimenti preliminari, tra i quali asseverazioni e visto di conformità, con tutta una serie di controlli documentali che richiedono tempo, è necessario che i contribuenti interessati si attivino con debito anticipo. Se a questo aggiungiamo che i principali cessionari sono le banche, che richiedono l’invio di una fitta serie di documenti la cui validazione avviene non proprio in tempi rapidi, è consigliabile attivarsi tempestivamente.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits