Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
06 Febbraio 2023
L’Agenzia delle Entrate ha fornito questa soluzione, già indicata in precedenti documenti, ma soltanto in presenza di bonifico errato e/o incompleto, se la somma non può essere recuperata e il pagamento non può essere ripetuto.
Nel corso del 6° Forum dei commercialisti organizzato recentemente da ItaliaOggi, si chiedeva se, in caso di errato pagamento delle spese che fruiscono della detrazione maggiorata del 110% (superbonus), eseguito nelle forme ordinarie (bonifico non parlante), fosse possibile applicare le modalità già indicate per le altre detrazioni edilizie che richiedono il pagamento con bonifico parlante, come indicato a suo tempo dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 43/E/2016).
È noto, infatti, che per poter fruire delle detrazioni edilizie, i soggetti non titolari di reddito d’impresa devono pagare le spese con un bonifico bancario dal quale risultino gli elementi necessari affinché gli istituti bancari e postali possano applicare la ritenuta di acconto dell’8% nei confronti del destinatario del pagamento; soltanto se la ritenuta è stata operata non è necessario ripetere il bonifico, ma se la ritenuta, come avviene con utilizzo dei bonifici ordinari, non è stata operata, l’unico modo per non perdere il diritto all’agevolazione è la ripetizione del bonifico, non essendo sufficienti le dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle imprese.
Il quesito è da ritenersi legittimo in quanto, sul tema, era stato rilasciato un chiarimento (Agenzia delle Entrate, circolare n. 28/E/2022, pag. 176) che pareva, nei contenuti, differire per il superbonus rispetto ai chiarimenti già forniti, relativi alle altre detrazioni.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta fornita alla stampa specializzata, ha precisato che, come chiarito in diversi documenti di prassi, anche ai fini della detrazione maggiorata (superbonus), per il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi deve essere utilizzata la tipologia di bonifico bancario o postale dal quale risulti, necessariamente, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Con un più recente documento di prassi (Agenzia delle Entrate, circolare n. 30/E/2020) è stato confermato, richiamando altro documento (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 55/E/2012), che la non completa compilazione del bonifico bancario e/o postale, che pregiudichi in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell’obbligo di operare la ritenuta, di cui all’art. 25 D.L. 78/2010, non permette il riconoscimento della detrazione, fatta salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto.
Per l’Agenzia delle Entrate, in sintesi, la detrazione maggiorata non potrà essere disconosciuta nell’ipotesi più semplice in cui il contribuente proceda, dopo una preventiva restituzione di quanto pagato, con la ripetizione del pagamento attraverso un nuovo bonifico bancario e/o postale nel quale siano riportati, in maniera puntuale, i dati richiesti, necessari a operare la predetta ritenuta.
Inoltre, con altro documento di prassi (Agenzia delle Entrate, circolare n. 43/E/2016), richiamato da ultimo anche da altro documento dell’Agenzia (circolare n. 28/E/2022), è stato precisato che qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo se il contribuente entri in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.
Tale soluzione era già pacifica per i cosiddetti bonus ordinari ma, con la risposta ricevuta, l’Agenzia delle Entrate ha esteso tale applicazione anche alla detrazione maggiorata, affermando, inequivocabilmente, che i citati chiarimenti possono applicarsi “anche con riferimento alle spese ammissibili al superbonus”.