ETS ed Enti non commerciali
13 Aprile 2023
La conversione del D.L. 11/2023 indica le regole interpretative per gli enti che intendono sfruttare la proroga concessa fino al 2025, aprendo anche all’ottenimento di alcuni requisiti successivamente all’inizio dei lavori.
Tra i destinatari delle agevolazioni per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, rientrano a pieno titolo anche gli enti qualificabili e funzionanti in forma di Onlus, in base ancora oggi alle previsioni dello stesso D.Lgs. 460/1997, la cui abrogazione è disposta dal D.Lgs. 117/2017 a decorrere dal termine di cui all’art. 104, c. 2 dello stesso decreto. Sul tema, a dirimere ulteriori dubbi interpretativi emersi in relazione alla proroga dell’agevolazione per i soggetti contemplati dall’art. 119, lett. d-bis) D.L. 34/2020, è intervenuta in questi giorni la conversione del D.L. 11/2023.
I chiarimenti riguardano innanzitutto i requisiti di applicazione delle disposizioni relative al comma 10-bis, necessari per la fruizione delle particolari modalità di calcolo dei tetti massimi di spesa e della percentuale di detrazione del 110% sulle spese sostenute sino alla fine del 2025, sostanzialmente identificabili con:
Con riferimento agli stessi requisiti, la norma iniziale aveva previsto la sussistenza alla data del 1.06.2021 (entrata in vigore dello stesso comma 10 bis) del solo requisito relativo alla disponibilità dell’immobile o, in caso di comodato, dell’avvenuta registrazione del contratto, trovando un’interpretazione contraria da parte dell’Agenzia delle Entrate che, con la circolare n. 3/E/2023 aveva:
L’intervento della norma interpretativa, apportato attraverso l’art. 2, c. 3-bis D.L. 11/2023, ha finalmente precisato che i requisiti necessari ai fini dell’applicazione delle disposizioni del comma 10-bis devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino al termine dell’ultimo periodo d’imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione. Fa eccezione il solo aspetto relativo alla registrazione dell’eventuale contratto di comodato, per cui è necessario un documento con data certa anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni (1.06.2021).
Inoltre, con espresso riferimento all’assenza di compensi e indennità di carica a favore dell’organo amministrativo, è intervenuto l’art. 2 c. 3-ter D.L. 11/2023, chiarendo come lo stesso requisito sia da ritenere regolarmente soddisfatto qualora, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente sia in grado di dimostrare con qualsiasi mezzo di prova, comprese eventuali dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che i membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica, ovvero (anche in una fase successiva) che hanno provveduto a una formale rinuncia ai compensi stessi o alla restituzione delle somme percepite a tale titolo.
Superata, grazie alla nuova norma interpretativa, la prova dei requisiti, le Onlus e gli altri enti di cui all’art 119, c. 9 lett. d-bis), D.L. 34/2020, che effettuano interventi su immobili accatastati nelle categorie B/1, B/2 e D/4 potranno in via definitiva optare per le agevolazioni previste dall’art. 119 dello stesso D.L. 34/2020, con particolare riferimento tanto alle particolari regole di computo del tetto massimo relativo alle spese detraibili, quanto al mantenimento della detrazione nella misura del 110%, così come stabilito dalla norma iniziale.
Il tutto potendo agire fino al termine dell’esercizio 2025.