Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
12 Luglio 2024
Lo storno dell’errata fatturazione, al fine di beneficiare della percentuale più elevata, deve avvenire nel rispetto dei tempi di emissione del documento previsti dalla norma: in difetto, si applica la percentuale ridotta del 70%.
Il rigoroso rispetto della formalità normativa è condizione essenziale per beneficiare della percentuale più alta del 110%, prevista fino al 31.12.2023: decorso tale termine, il margine per la correzione di eventuali errori è legata, al massimo, ai 12 giorni previsti dalla legge per emettere la fattura che, se datata 29.12.2023, scadono il 10.01.2024.
Nel caso di specie, in data 29.12.2023, la ditta Beta, esecutrice di lavori rientranti nella disciplina del superbonus, avendo già eseguito lavori per circa il 70% del totale, ha emesso 3 distinte fatture che non contemplavano alcun conguaglio in denaro, poiché gli importi, per accordi contrattualmente assunti con l’impresa appaltatrice, dovevano essere regolati mediante l’applicazione dello sconto in fattura (art. 121 D.L. 19.05.2020, n. 34).
In sede di avvio delle procedure di asseverazione, dopo il 31.12.2023, si rilevava che lo “sconto in fattura” non risultava esposto a valle dell’importo complessivo della fattura (Iva inclusa), bensì nel corpo della stessa, così erroneamente neutralizzando gli importi dei singoli interventi ivi riportati. Ciò posto, con interpello, si chiedeva come sanare l’errore al fine di conservare l’agevolazione fiscale nella misura del 110%.
La criticità nasce, come sopra evidenziato, dal fatto che la ditta fornitrice aveva emesso, il 29.12.2023, tre fatture errate, avendo praticato lo sconto sul solo imponibile, omettendo quindi di addebitare l’Iva in rivalsa. Al riguardo, con la circolare 22.12.2020 n. 30/E, al punto 5.3.4, è stato specificato che, ai fini dell’applicazione dello sconto in fattura, “per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell’Iva, e l’importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti”.
Le successive note di debito (rectius fatture) prodotte per rettificare le fatture errate, seppure datate 29.12.2023, sono state concretamente trasmesse allo SdI e, quindi, “emesse” il 27.03.2024, ben oltre il termine di 12 giorni che consentono di dare legittima rilevanza alla data corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto).
Non solo: le nuove fatture replicano pedissequamente le precedenti fatture errate, salvo che per l’addebito dell’Iva in rivalsa, poi assorbito anch’esso dallo sconto; pertanto, le prime non sembrano essere state stornate con una nota di credito. ma solo duplicate, in violazione delle norme.
Ebbene, tralasciando il trattamento sanzionatorio delle violazioni commesse dalla ditta fornitrice (errata fatturazione senza esercizio della rivalsa, errata liquidazione periodica/annuale dell’Iva, documentazione della stessa operazione con più fatture), che non è oggetto dell’istanza, non essendo peraltro riferibile direttamente all’istante, considerato che le note di debito (fatture) corrette sono state inviate al SdI, e quindi emesse, il 27.03.2024, lo sconto in fattura, ove sussistano gli altri requisiti richiesti dalle norme, sarà applicabile nella misura prevista per il 2024 (70%).
Tutto ciò considerato, si osserva che, sebbene con il ravvedimento operoso il fornitore, una volta rimosse le violazioni, abbia la possibilità di sanare le sanzioni a esse relative, detta sanatoria non potrà consentire di retrodatare l’efficacia delle fatture al fine di fruire dell’agevolazione in misura del 110%.
In conclusione, la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello 9.07.2024, n. 146, appare coerente con il chiaro disposto normativo: la forma, in questo caso, è sostanza.