Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto

30 Dicembre 2023

Superbonus 110% con proroga selettiva e decreto dedicato

Sul fronte 110% in arrivo un “fondo indigenti” per i redditi più bassi. Rivisitazione per il bonus “barriere architettoniche”.

Il Consiglio dei Ministri del 28.12.2023 ha dato il via libera al decreto rubricato misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali (superbonus 110%) di cui agli artt. 119, 119-ter e 121 D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.07.2020, n. 77.

In relazione ai cantieri avviati nel rispetto dei termini relativi alla normativa sul “superbonus 110%”, sarà riconosciuto il credito d’imposta per tutti lavori realizzati e asseverati al 31.12.2023; per le opere ancora da effettuare, a partire dal 1.01.2024 si confermano le percentuali previste a legislazione vigente.
Al fine di tutelare i cittadini con i redditi più bassi e di consentire la conclusione dei cantieri “superbonus 110%” che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31.12.2023, è previsto uno specifico contributo, riservato ai percettori di redditi inferiori a 15.000 euro, in relazione alle spese sostenute dal 1.01.2024 al 31.10.2024. Il contributo sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle Entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

A partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, si esclude la possibilità di cessione del credito d’imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.

L’art. 3 del decreto in commento interviene sulla disciplina della detrazione fiscale per l’abbattimento delle barriere architettoniche prevista dall’art. 119-ter D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.07.2020, n. 77. In particolare, il beneficio viene circoscritto agli interventi aventi a oggetto le scale, le rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Viene anche abrogata la disposizione che, a legislazione vigente, ricomprende nel beneficio gli interventi riguardanti l’automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche).

A tutela delle persone con disabilità e al fine di evitare l’uso improprio dei bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, si limita il novero degli interventi sottoposti all’agevolazione e i casi per i quali continua a essere previsto sconto in fattura e cessione del credito, salvaguardano la tutela delle persone con disabilità. Inoltre, sarà necessaria un’apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti e sarà richiesta la tracciabilità dei pagamenti, da effettuare con il cosiddetto “bonifico parlante”.

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