Immobiliare
22 Aprile 2021
Prime luci nella procedura di riaddebito al committente dei costi sostenuti con la detrazione maggiorata, grazie all'Agenzia delle Entrate.
La figura del general contractor è balzata in primo piano con l’introduzione delle disposizioni di cui agli artt. 119 e 121 D.L. 34/2020 e sulla scia del grande impulso impresso ai lavori di efficientamento energetico, adeguamento antisismico e altri interventi oggetto di superbonus 110%, ma soprattutto al meccanismo che consente al beneficiario, in alternativa alla detrazione, di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta. La complessità della macchina burocratica che ruota attorno all’esercizio delle opzioni ha facilitato la proliferazione di società che propongono ai committenti un pacchetto “chiavi in mano”, offrendosi anche di gestire in modo accentrato tutte le pratiche connesse alle prescritte asseverazioni, certificazioni, visti di conformità e comunicazioni, oltre che assumere la figura di capofila nella stipula e nella gestione dei contratti di appalto con le varie imprese esecutrici. Il general contractor è un soggetto che nasce nell’ambito dei lavori pubblici e trova, in tale ambito, una sua specifica disciplina normativa. Nell’alveo dei lavori privati, non essendo previste specifiche disposizioni di legge, il rapporto tra il contraente generale e il committente è disciplinato dal Codice Civile e dalle altre fonti che regolano gli appalti privati. Tra i dubbi che sino a oggi hanno assalito gli operatori figura quello relativo alla corretta procedura per il riaddebito al committente dei costi sostenuti dal contraente generale.
Le questioni sono essenzialmente riconducibili alla possibilità e alla modalità con cui il general contractor assuma in proprio tutti i costi connessi all’appalto, anche quelli per prestazioni professionali, e come debba procedere al riaddebito nei confronti del committente per non pregiudicare il diritto alla detrazione. È frequente che il general contractor stipuli un unico contratto con il committente, che comprende anche gli oneri per prestazioni professionali. Una delle questioni da chiarire è se tali prestazioni possano essere fatturate al contraente generale, che successivamente addebiterà al committente, oppure se i professionisti debbano fatturare necessariamente al beneficiario della detrazione.
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia, con la risposta all’interpello n. 904-334/2021, ha indicato come non agevolabili gli oneri connessi all’organizzazione e al coordinamento, limitando perciò la detrazione alle sole spese espressamente indicate nell’art. 119 D.L. 34/2020 e nei provvedimenti di prassi sinora emanati. A distanza di pochi giorni, viene pubblicata la risposta all’interpello 15.04.2021, n. 254, con la quale l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di procedere al riaddebito al committente di tutte le spese sostenute dal general contractor, comprese quelle per prestazioni professionali, in virtù del mandato senza rappresentanza conferito dal cliente. Tale procedura non compromette la possibilità per il beneficiario di usufruire della detrazione fiscale, ma viene precisato che rientrano nel bonus sono solo i costi connessi agli interventi indicati dall’art. 119 D.L. 34/2020 e dalla circolare n. 30/E/2020, con esclusione di quelli relativi alla mera organizzazione e coordinamento. Occorre tuttavia che tali oneri siano fatturati separatamente, in modo chiaro e trasparente, al fine di facilitare i controlli del Fisco e agevolare il lavoro di chi dovrà rilasciare asseverazioni e visto di conformità.