Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
05 Febbraio 2021
La detrazione maggiorata attrae perché consente di realizzare interventi costosi con una spesa quasi azzerata, ma il rischio di contestazioni è parametrato al costo dell'intervento, non alla spesa dei condomini.
Il bonus 110% avanza a rilento. Il motivo non è certo legato alla poca generosità dell’incentivo, ma più spesso alle dinamiche condominiali e alla complessità delle procedure. Di fronte a tanta generosità, gli italiani sono ad ogni modo guardinghi e si domandano quali sono i rischi. Prendiamo, ad esempio, il caso di un condomino che partecipa a una ristrutturazione (pro-quota) di 10.000 euro e ottiene un credito da 11.000 Euro, ceduto per 9.500 a un’impresa. Ebbene, a fronte di una spesa da 500 Euro, cosa rischia il nostro condomino? La domanda se la sono posta in così tanti che, su sollecitazione parlamentare, è dovuto intervenire il MEF a chiarire gli aspetti sanzionatori (risposta all’interrogazione 10.09.2020, n. 5/04585).
Ebbene, il MEF ribadisce senza esitazioni che, in caso di indebita fruizione del beneficio fiscale, la responsabilità è anzitutto del singolo condomino per un importo pari alle detrazioni spettanti (110 della spesa), relativi interessi e sanzioni al 30% (sanzioni più gravi e tempi di decadenza allungati si applicano nei casi più gravi di utilizzo di crediti totalmente inesistenti). Solo in caso di concorso, risponderà in via solidale anche chi ha applicato lo sconto e/o il cessionario. Qui vi è da dire che tali soggetti, soprattutto se di ceto bancario, saranno ben attenti a tutelarsi nei confronti dei condomini non solo con un sano sistema di controlli, ma anche con apposite manleve.
Fornitori e concessionari, inoltre, risponderanno autonomamente per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto, ma di questo il condomino non dovrebbe interessarsi.
Nessuna responsabilità è prevista per l’amministratore e per i tecnici del condominio.
Un po’ diversa la musica per chi ha rilasciato attestazioni o asseverazioni infedeli. Qui, oltre all’eventuale responsabilità penale è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 Euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
L’aspetto più interessante, però, è l’obbligo di questi soggetti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e comunque non inferiore a 500.000 Euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
In sostanza, la via che il legislatore ha immaginato è che l’Agenzia aggredisca i singoli condomini, nel termine canonico di 5 anni, e che questi, generalmente dopo aver pagato il debito con l’Erario, si rivalgano civilisticamente intentando una causa contro i tecnici e chiamando in causa l’assicurazione. In questo scenario si aprono delicatissimi temi, sia perché il costo dell’assicurazione è sostanzialmente posto a carico dei condomini, sia perché l’assicurazione potrebbe trovare ragioni, anche condivisibili, per differire o negare il risarcimento.
L’impianto della procedura si conferma complesso. Vogliamo, quindi, segnalare l’importanza che oltre a un valido approccio tecnico, sia adottata anche un’efficace e competente gestione amministrativa.