Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
22 Giugno 2021
L'Agenzia delle Entrate si pronuncia in merito.
L’art. 119 D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), introduttivo del superbonus per gli interventi di efficienza energetica e antisismici, al comma 4 disciplina questi ultimi affermando che è elevata al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti in merito agli interventi di cui all’art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies D.L. 63/2013 (sismabonus ordinario).
A loro volta i commi da 1-bis a 1-septies rinviano, quanto al profilo oggettivo degli interventi antisismici agevolabili, all’art. 16-bis, c. 1, lett. i) D.P.R. 917/1986, che la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha a più riprese considerato come norma generale di riferimento per l’individuazione appunto delle caratteristiche degli interventi antisismici ammissibili a detrazione fiscale. Essi devono sostanzialmente essere effettuati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.
Per la fruizione sia del sismabonus elevato al 110% che del sismabonus ordinario alle aliquote superiori al 50%, è indispensabile dotarsi delle asseverazioni del rischio sismico redatte dai professionisti competenti. Dispongono infatti in questo senso, rispettivamente, l’art. 119, c. 13, lett. b) del Decreto Rilancio e l’art.16, c. 1-quater D.L. 63/2013. In quest’ultimo caso la detrazione è del 70% nel caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore, mentre dell’80% in presenza di 2 classi.
Le predette asseverazioni sono disciplinate dal D.M. Infrastrutture 28.02.2017, n. 58, modificato da ultimo con il D.M. 6.08.2020, n. 329.
Quest’ultimo ha parzialmente rinnovato i modelli di asseverazione, costituenti allegato al decreto medesimo, prevedendo i seguenti:
La principale modifica apportata ai modelli riguarda l’inserimento dei requisiti introdotti dall’art. 119 per il superbonus, vale a dire i riferimenti alla congruità delle spese ammesse a detrazione sulla base del prezzario di riferimento e alla presenza della polizza assicurativa sempre da superbonus.
Il corretto utilizzo dei modelli, anche alla luce della distinzione tra super-sismabonus e sismabonus ordinario, è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 10.03.2021, n. 168. Essendo, infatti, i modelli già previsti sin dall’entrata in vigore del D.M. 58/2017, l’Agenzia ha considerato valido il “vecchio” modello di Allegato B presentato in data anteriore al 6.08.2020 (in quanto contestuale ad una Scia precedente a tale data), quindi in assenza dei riferimenti al superbonus, sebbene per l’intervento sia potenzialmente fruibile anche la nuova agevolazione maggiorata, in quanto soddisfatti i requisiti soggettivi e oggettivi. Tuttavia, per le asseverazioni finali ex Allegati B-1 e B-2, vanno utilizzati i nuovi modelli.
Inoltre, per le procedure edilizie iniziate a partire dal 6.08.2020 devono essere utilizzati i nuovi modelli sia per il super-sismabonus che per il sismabonus ordinario, procedendo a cassare o non compilare le parti delle asseverazioni che non attengono alla specificità del regime fiscale adottato.