Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
27 Maggio 2022
La Super Ace sarà applicata anche ai soggetti Irpef in contabilità ordinaria, ma le istruzioni al modello Redditi creano qualche dubbio applicativo a causa di quello che, a tutti gli effetti, pare un refuso dell’estensore del modello.
Il tema della Super Ace riguarda anche le società di persone e le imprese individuali in contabilità ordinaria. Le istruzioni al modello Redditi SP prevedono la stessa distinzione tra Super Ace (rigo RS 44) e Ace ordinaria (rigo RS 45) e va subito sottolineato come non sia presente nel prospetto dedicato alla Super Ace il dato del patrimonio netto che in questo calcolo non costituisce il limite della agevolazione come invece avviene per Ace ordinaria.
Un elemento da chiarire per gli incrementi Super Ace delle società di persone è il computo dell’utile di esercizio quale posta incrementativa del 2021. Per le società di persone l’art. 8, c. 3 D.M. 3.08.2017 stabilisce che l’incremento del periodo d’imposta è rappresentato dall’utile maturato nell’esercizio, non quello destinato a riserva nello stesso esercizio. Quindi dovrebbe essere logico ritenere che l’utile rilevante ai fini Super Ace sia quello maturato nel 2021 non quello destinato a riserva nel 2021 anche in considerazione del fatto che, per le società di persone, non esiste una vera e propria procedura di approvazione del bilancio e di destinazione dell’utile derivante da delibera collegiale. Anzi, a leggere la norma di cui all’art. 2262 c.c., il socio singolo vanta un automatico diritto di credito sulla quota di utile maturato e risultante dal rendiconto approvato dagli stessi soci, diritto che, in assenza di diversa previsione nello statuto, prevale anche sull’eventuale diversa volontà degli altri soci.
Il punto però diventa dubbio alla luce di un passaggio ambiguo delle istruzioni laddove per il rigo RS 44 si afferma che l’incremento del capitale proprio per il 2021 è determinato in base all’art. 5 D.M. 3.08.2017. Ebbene l’art. 5, dedicato peraltro alle società di capitali, stabilisce che l’incremento è generato dall’utile destinato a riserva, mentre è nell’art. 8 (dedicato ai soggetti Irpef) che si parla di utile maturato. Il dubbio è che si tratti di un refuso, a meno che con questo passaggio delle istruzioni non si voglia rendere uguale la modalità di calcolo dell’incremento per la Super Ace tra società di capitali e società di persone, tesi che tuttavia sarebbe priva di copertura nel dettato normativo di cui all’art. 19, c. 2 D.L. 73/2021. Va notato che il medesimo problema si pone per le imprese individuali, posto che anche in questo caso le istruzioni al prospetto Super Ace citano l’art. 5 e non l’art. 8 D.M. 3.08.2017.
Il calcolo per la trasformazione della Super Ace in credito d’imposta risultava non chiaro prima della stesura delle istruzioni al modello Redditi 2022. Ora tramite questa ultima fonte possiamo dire che per trasformare la deduzione Super Ace in credito d’imposta si applicano, alla deduzione stessa, le aliquote degli scaglioni Irpef in vigore al 31.12.2020. Quindi, il credito è calcolato dalla società, a nulla rilevando la compagine societaria. Ciò non significa che il credito debba essere necessariamente utilizzato dalla società, la quale potrebbe anche non detenere debiti tributari capienti da compensare (es. società che svolgono attività esenti Iva e che non hanno ritenute da eseguire). Infatti, è previsto il trasferimento del credito al socio, eventualità da indicare in colonna 14, come del resto già è avvenuto con altri crediti d’imposta (si veda quello per investimenti in beni strumentali ex Circ. 9/E/2021, par. 5.6.3).