Accertamento, riscossione e contenzioso
14 Novembre 2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza 7.11.2024, n. 28672, ha ritenuto infondato il motivo che prospetta come violazione di legge ai sensi dell’art 2729 c.c. l’uso delle presunzioni raccordato alla rappresentazione di fatti diversi da quelli considerati dal giudice dell’appello.
Per il giudice di Cassazione è da ritenere devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e pertanto anche la valutazione delle prove, con l’unico limite dell’adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (in tal senso anche Cass., Sez. 3, 30.08.2004, n. 17365).
Inoltre, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c. ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti e ad articolare il procedimento logico nei 2 momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e della successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificarne la concordanza e la loro combinazione (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli elementi stessi.